Art. 35 
 
 
                  Avvisi alle parti e ai difensori 
 
  1. L'autorita' giudiziaria che  ha  emesso  l'ordine  di  indagine,
ricevuta  dall'autorita'  di  esecuzione  la   documentazione   delle
attivita' compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge
processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.