Art. 42 
 
 
         Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto 
                           o di sequestro 
 
  1. Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9  della
legge 16 marzo 2006, n. 146, puo' essere emesso,  alle  condizioni  e
con le modalita'  ivi  stabilite,  ordine  di  indagine  al  fine  di
chiedere all'autorita' di esecuzione che siano omessi o ritardati  il
provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o  di  sequestro
probatorio, che si ritiene possano  essere  eseguiti  nel  territorio
dello Stato di esecuzione. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Per il testo dell'art. 9 della legge 16  marzo  2006,
          n. 146 si veda nelle note all'art. 21.