Art. 42 Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro 1. Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, puo' essere emesso, alle condizioni e con le modalita' ivi stabilite, ordine di indagine al fine di chiedere all'autorita' di esecuzione che siano omessi o ritardati il provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.
Note all'art. 42: - Per il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 si veda nelle note all'art. 21.