Art. 44 Obblighi di informazione in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro 1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui all'allegato C al presente decreto, l'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare. 2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente, con le modalita' di cui al comma 1, a dare informazione all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso. 3. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorita' giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro.