Art. 44 
 
 
Obblighi di informazione  in  favore  dell'autorita'  giudiziaria  di
                         altro Stato membro 
 
  1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle  operazioni  di
intercettazione, informa, mediante trasmissione del  modello  di  cui
all'allegato  C  al   presente   decreto,   l'autorita'   giudiziaria
competente  dello  Stato  membro  nel  cui  territorio  si  trova  il
dispositivo o il sistema da controllare. 
  2. Nel corso  delle  operazioni  di  intercettazione,  il  pubblico
ministero, non appena ha notizia che  il  dispositivo  o  il  sistema
controllato si trova nel territorio di altro Stato  membro,  provvede
immediatamente,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  a   dare
informazione all'autorita' giudiziaria competente dello Stato  membro
interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e
sono in corso. 
  3. Il  pubblico  ministero  dispone  l'immediata  cessazione  delle
operazioni di intercettazione quando  l'autorita'  giudiziaria  dello
Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica
che  non  possono  essere  eseguite   o   proseguite.   I   risultati
dell'intercettazione  possono   comunque   essere   utilizzati   alle
condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro.