Art. 6 Comunicazioni all'autorita' di emissione 1. Della ricezione dell'ordine di indagine e' data comunicazione, entro sette giorni, all'autorita' di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalita' di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilita' di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine. 2. All'autorita' di emissione e' data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto. 3. Parimenti, l'autorita' di emissione e' tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunita' di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7. 4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione. Allo stesso modo e' data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.