Art. 6 
 
 
              Comunicazioni all'autorita' di emissione 
 
  1. Della ricezione dell'ordine di indagine e'  data  comunicazione,
entro sette giorni, all'autorita' di emissione, con  la  trasmissione
del modello di cui all'allegato  B  del  presente  decreto.  In  tale
modello sono indicate le  modalita'  di  esecuzione  quando  da  esse
deriva l'impossibilita' di assicurare la riservatezza sui fatti e sul
contenuto dell'ordine di indagine. 
  2. All'autorita' di emissione  e'  data  tempestiva  comunicazione,
prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le  condizioni
per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine
di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto. 
  3.  Parimenti,  l'autorita'   di   emissione   e'   tempestivamente
informata, al fine di valutare l'opportunita' di una nuova  richiesta
o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello  stesso
appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7. 
  4.  La  decisione  di  rifiuto  del  riconoscimento  o  il  ritardo
dell'esecuzione  e'  immediatamente   comunicata   all'autorita'   di
emissione. Allo stesso modo e' data comunicazione dell'impugnazione e
del provvedimento di annullamento del decreto di  riconoscimento  nei
casi di cui all'articolo 13.