Art. 9 
 
 
                 Modalita' particolari di esecuzione 
 
  1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine
non e' previsto dalla legge italiana o non  ricorrono  i  presupposti
che la legge italiana impone per il suo  compimento,  il  procuratore
della Repubblica  provvede,  previa  comunicazione  all'autorita'  di
emissione, mediante il compimento  di  uno  o  piu'  atti  diversi  e
comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo. 
  2. Previo accordo  con  l'autorita'  di  emissione,  si  da'  luogo
all'esecuzione mediante il compimento di uno o piu'  atti  diversi  e
comunque idonei al raggiungimento del  medesimo  scopo  anche  quando
l'ordine  di  indagine  non  appare  proporzionato,  secondo   quanto
previsto dall'articolo 7. 
  3. L'impossibilita' di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto
disposto dal comma 1 e' motivo di rifiuto del riconoscimento. 
  4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine  di  indagine
e'  necessaria  autorizzazione  a  procedere,  il  procuratore  della
Repubblica ne fa tempestiva richiesta. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede  in
ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto: 
  a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento; 
  b)  acquisizione  di  informazioni   contenute   in   banche   dati
accessibili all'autorita' giudiziaria; 
  c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone,  del
consulente o del perito, della persona offesa, nonche' della  persona
sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio  dello
Stato; 
  d) compimento di atti di indagine che non incidono  sulla  liberta'
personale e sul diritto all'inviolabilita' del domicilio; 
  e) identificazione di persone  titolari  di  uno  specifico  numero
telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di  un  indirizzo
IP.