Art. 2 
 
                        Ufficio di segreteria 
 
  1. L'ufficio di segreteria si compone  di  tre  unita',  una  delle
quali con funzioni di  responsabile,  che  sono  designate  dal  Capo
Dipartimento,  nell'ambito  del  personale  in  servizio  presso   il
Dipartimento stesso e operano secondo imparzialita', in  ottemperanza
alle  disposizioni   vigenti.   Il   responsabile   dell'ufficio   di
segreteria, con  qualifica  di  funzionario,  coordina  le  attivita'
dell'ufficio di segreteria. 
  2. L'ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti: 
    a) cura  il  registro  degli  affari  di  mediazione,  contenente
l'elenco dei procedimenti di conciliazione; 
    b)  tiene  un  apposito  fascicolo  per  ogni   procedimento   di
conciliazione, con annotato il numero d'ordine  progressivo,  i  dati
identificativi  delle  parti,  l'oggetto   della   controversia,   il
conciliatore designato, la durata del  procedimento  ed  il  relativo
esito; 
    c) riceve la domanda di conciliazione e ne cura la  comunicazione
alla parte invitata; 
    d) rilascia copia  del  verbale  di  accordo  sottoscritto  dalle
parti,  dandone  comunicazione  all'Autorita'  di   regolazione   dei
trasporti; 
    e) comunica per iscritto l'avvenuta chiusura del  procedimento  a
seguito  della  redazione  del  verbale  di  esito   negativo   della
conciliazione, dandone comunicazione all'Autorita' di regolazione dei
trasporti; 
    f) cura la tenuta dell'archivio dei procedimenti; 
    g) effettua il monitoraggio della casistica europea di settore.