Art. 3 Domanda, atti e sede del procedimento di conciliazione 1. In caso di controversie gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. possono presentare domanda di conciliazione all'Organismo di conciliazione. 2. La domanda di conciliazione e' presentata mediante deposito, ovvero a mezzo raccomandata o in via telematica, di apposita istanza all'ufficio di segreteria dell'Organismo di conciliazione. L'istanza deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Ai fini della determinazione del termine di presentazione della domanda, si ha riguardo alla data del deposito presso l'ufficio di segreteria ovvero della ricezione da parte dell'ufficio di segreteria, se effettuata in altre forme. 3. L'ufficio di segreteria comunica per iscritto all'altra parte, entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di conciliazione, l'avvenuta presentazione della predetta domanda, invitando la parte stessa a comunicare la propria adesione entro il termine di quindici giorni dalla avvenuta ricezione. 4. Qualora l'altra parte accetti di partecipare alla conciliazione e comunichi la propria adesione, ne viene data informativa al proponente l'istanza, a cura dell'ufficio di segreteria, ed e' conseguentemente attivato il procedimento di nomina del conciliatore secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1. La richiesta di conciliazione viene considerata rifiutata sia in presenza di formale comunicazione dell'altra parte, sia in mancanza di risposta nel termine previsto al comma 3. 5. Al momento della sottoscrizione della domanda o della adesione alla conciliazione le parti comunicano se hanno adito l'Autorita' giudiziaria per dirimere la controversia in questione, e si impegnano a comunicare all'organismo un'eventuale successiva proposizione della domanda giudiziale. 6. Gli atti del procedimento di conciliazione non sono soggetti a formalita' e ne e' garantita la riservatezza. 7. Il procedimento di conciliazione si svolge presso la sede dell'Organismo di conciliazione, senza formalita', salvo che le parti non chiedano lo svolgimento in altra sede concordata anche con il responsabile dell'organismo di conciliazione. 8. Il procedimento di conciliazione puo' svolgersi anche secondo modalita' telematiche, sempreche' siano garantiti la sicurezza dei dati ed il rispetto della riservatezza degli stessi. 9. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123/L.