Art. 3 
 
       Domanda, atti e sede del procedimento di conciliazione 
 
  1. In caso di controversie gli esattori di pedaggi  e  i  fornitori
del S.E.T. possono presentare domanda di conciliazione  all'Organismo
di conciliazione. 
  2. La domanda di conciliazione  e'  presentata  mediante  deposito,
ovvero a mezzo raccomandata o in via telematica, di apposita  istanza
all'ufficio di segreteria dell'Organismo di conciliazione.  L'istanza
deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Ai fini
della determinazione del termine di presentazione della  domanda,  si
ha riguardo alla data del deposito  presso  l'ufficio  di  segreteria
ovvero della  ricezione  da  parte  dell'ufficio  di  segreteria,  se
effettuata in altre forme. 
  3. L'ufficio di segreteria comunica per iscritto  all'altra  parte,
entro cinque giorni dalla ricezione della domanda  di  conciliazione,
l'avvenuta presentazione della predetta domanda, invitando  la  parte
stessa a comunicare la propria adesione entro il termine di  quindici
giorni dalla avvenuta ricezione. 
  4. Qualora l'altra parte accetti di partecipare alla  conciliazione
e comunichi  la  propria  adesione,  ne  viene  data  informativa  al
proponente l'istanza,  a  cura  dell'ufficio  di  segreteria,  ed  e'
conseguentemente attivato il procedimento di nomina del  conciliatore
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1. La richiesta  di
conciliazione viene considerata rifiutata sia in presenza di  formale
comunicazione dell'altra parte,  sia  in  mancanza  di  risposta  nel
termine previsto al comma 3. 
  5. Al momento della sottoscrizione della domanda o  della  adesione
alla conciliazione le parti comunicano  se  hanno  adito  l'Autorita'
giudiziaria per dirimere la controversia in questione, e si impegnano
a comunicare all'organismo un'eventuale successiva proposizione della
domanda giudiziale. 
  6. Gli atti del procedimento di conciliazione non sono  soggetti  a
formalita' e ne e' garantita la riservatezza. 
  7. Il procedimento  di  conciliazione  si  svolge  presso  la  sede
dell'Organismo di conciliazione, senza formalita', salvo che le parti
non chiedano lo svolgimento in altra sede  concordata  anche  con  il
responsabile dell'organismo di conciliazione. 
  8. Il procedimento di conciliazione puo'  svolgersi  anche  secondo
modalita' telematiche, sempreche' siano garantiti  la  sicurezza  dei
dati ed il rispetto della riservatezza degli stessi. 
  9. I dati raccolti sono trattati nel  rispetto  delle  disposizioni
del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.  174,  S.O.  n.
          123/L.