Art. 4 Designazione del conciliatore e del consulente tecnico 1. Il Capo Dipartimento, istauratosi il procedimento di conciliazione con la ricezione dell'adesione della controparte, invita le parti a designare concordemente, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito, il conciliatore, individuato tra i soggetti esperti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5. L'invito contiene l'avviso che in caso di mancata designazione concorde nel termine suddetto il conciliatore e' individuato a cura del Capo Dipartimento seguendo il criterio della rotazione. 2. Dell'avvenuta designazione del conciliatore viene data immediata comunicazione alle parti a cura dell'ufficio di segreteria. 3. Le parti, ove ravvisino motivi di incompatibilita', adeguatamente comprovati, possono, entro cinque giorni dalla conoscenza della causa di incompatibilita', rivolgere istanza di sostituzione del conciliatore, per il tramite dell'ufficio di segreteria, al Capo del Dipartimento. L'ufficio di segreteria sottopone immediatamente la richiesta al Capo Dipartimento, che decide sulla sostituzione entro i successivi cinque giorni. Il Capo Dipartimento puo' comunque disporre, per comprovata incompatibilita', autonoma e motivata sostituzione del conciliatore. 4. Al conciliatore e' fatto obbligo di sottoscrivere, prima dell'inizio del procedimento per il quale e' designato, una dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, nonche' in ordine all'assenza di cause di incompatibilita' e inconferibilita' dell'incarico. 5. Il Capo Dipartimento puo' concordare con il conciliatore l'individuazione di un consulente tecnico esperto nella materia oggetto della controversia, che possa supportare il conciliatore nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri. Il consulente tecnico deve possedere gli stessi requisiti di idoneita' del conciliatore indicati nell'articolo 5, comma 4, ed e' tenuto al rispetto degli stessi obblighi. In caso di disaccordo sulla nomina del consulente tecnico il procedimento di conciliazione si estingue e le parti dissenzienti, in solido, o la parte dissenziente sono tenute a corrispondere le spese relative fino a quella data, calcolate proporzionalmente alla durata del procedimento estinto sugli importi di cui alle tabelle A, B e C. 6. Al conciliatore ed al consulente tecnico e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla funzione espletata ed e' loro fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. I conciliatori non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o arbitro.