Art. 4 
 
       Designazione del conciliatore e del consulente tecnico 
 
  1.  Il  Capo   Dipartimento,   istauratosi   il   procedimento   di
conciliazione  con  la  ricezione  dell'adesione  della  controparte,
invita le parti a  designare  concordemente,  entro  quindici  giorni
dalla ricezione  dell'invito,  il  conciliatore,  individuato  tra  i
soggetti esperti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5. L'invito
contiene l'avviso che in caso di mancata  designazione  concorde  nel
termine suddetto il conciliatore  e'  individuato  a  cura  del  Capo
Dipartimento seguendo il criterio della rotazione. 
  2. Dell'avvenuta designazione del conciliatore viene data immediata
comunicazione alle parti a cura dell'ufficio di segreteria. 
  3.  Le   parti,   ove   ravvisino   motivi   di   incompatibilita',
adeguatamente  comprovati,  possono,  entro   cinque   giorni   dalla
conoscenza della causa  di  incompatibilita',  rivolgere  istanza  di
sostituzione  del  conciliatore,  per  il  tramite  dell'ufficio   di
segreteria,  al  Capo  del  Dipartimento.  L'ufficio  di   segreteria
sottopone immediatamente  la  richiesta  al  Capo  Dipartimento,  che
decide sulla sostituzione entro i successivi cinque giorni.  Il  Capo
Dipartimento puo' comunque disporre, per comprovata incompatibilita',
autonoma e motivata sostituzione del conciliatore. 
  4.  Al  conciliatore  e'  fatto  obbligo  di  sottoscrivere,  prima
dell'inizio  del  procedimento  per  il  quale  e'   designato,   una
dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma
4, nonche' in ordine  all'assenza  di  cause  di  incompatibilita'  e
inconferibilita' dell'incarico. 
  5.  Il  Capo  Dipartimento  puo'  concordare  con  il  conciliatore
l'individuazione di  un  consulente  tecnico  esperto  nella  materia
oggetto della controversia,  che  possa  supportare  il  conciliatore
nell'esercizio della sua funzione, a condizione che  tutte  le  parti
siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali  oneri.  Il
consulente tecnico deve possedere gli stessi requisiti  di  idoneita'
del conciliatore indicati nell'articolo 5, comma 4, ed e'  tenuto  al
rispetto degli stessi obblighi. In caso di  disaccordo  sulla  nomina
del consulente tecnico il procedimento di conciliazione si estingue e
le parti dissenzienti, in solido, o la parte dissenziente sono tenute
a corrispondere le spese  relative  fino  a  quella  data,  calcolate
proporzionalmente alla durata del procedimento estinto sugli  importi
di cui alle tabelle A, B e C. 
  6. Al conciliatore ed al consulente tecnico  e'  fatto  divieto  di
assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o  indirettamente,
con gli affari trattati,  fatta  eccezione  per  quelli  strettamente
inerenti  alla  funzione  espletata  ed  e'  loro  fatto  divieto  di
percepire compensi  direttamente  dalle  parti.  I  conciliatori  non
potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e  in  merito  alla
stessa controversia, funzioni di difensore o arbitro.