Art. 5 
 
                       Elenco dei conciliatori 
 
  1. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito  l'elenco  dei  soggetti  esperti,  tra   i   quali   viene
individuato  il  conciliatore  da  designarsi  nel  procedimento   di
conciliazione.  Dell'elenco  e  delle  relative  modalita'  e'   data
pubblicita' sul sito istituzionale del Ministero. 
  2. Ad istanza dell'interessato, possono essere inseriti nell'elenco
dei soggetti esperti ai fini  del  procedimento  di  conciliazione  i
soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 
    a) avvocati, con esperienza nel settore  delle  infrastrutture  e
dei trasporti,  iscritti  agli  albi  ordinari,  inclusa  la  sezione
speciale degli avvocati stabiliti di cui  al  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 96, da almeno cinque anni; 
    b) dottori  commercialisti,  con  esperienza  nel  settore  delle
infrastrutture e dei trasporti, iscritti ai relativi albi  da  almeno
cinque anni; 
    c) soggetti, con esperienza nel settore  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, in possesso del diploma  di  laurea  in  ingegneria  o
architettura, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni; 
    d) dirigenti della pubblica amministrazione, con  esperienza  nel
settore delle infrastrutture e  dei  trasporti,  inseriti  nei  ruoli
dell'amministrazione da almeno un triennio; 
    e) soggetti in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale,
esperti nell'esercizio dei sistemi  di  riscossione  elettronica  dei
pedaggi nonche' nella  relativa  progettazione  e  realizzazione,  di
comprovata  esperienza  almeno   decennale,   da   documentare   alla
presentazione dell'istanza. 
  3. Nella iscrizione e nella rotazione di conferimento dell'incarico
di cui all'articolo 4, comma 1,  si  segue  l'ordine  cronologico  di
invio della domanda di iscrizione. 
  4. I conciliatori devono possedere i requisiti di professionalita',
indipendenza,  imparzialita',  neutralita'  e  onorabilita',  secondo
quanto  previsto  dalla   normativa   vigente   ed   in   particolare
dall'articolo 13 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
fermo  restando   per   i   dipendenti   pubblici   quanto   previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni.  Per  quanto  riguarda  i   requisiti   di
onorabilita', i conciliatori devono dimostrare di: 
    a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi
o  a  pena  detentiva  non   sospesa,   salvi   gli   effetti   della
riabilitazione; 
    b) non versare nelle condizioni previste dall'articolo  2382  del
codice civile; 
    c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale,
negli ultimi dieci anni; 
    d)  non  aver  riportato,  negli  ultimi  otto   anni,   sanzioni
disciplinari superiori a quella minima prevista per la  categoria  di
appartenenza. 
  5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),  c)
e d), e al comma 4 puo' essere  attestato  dall'interessato  mediante
autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  tenuto
conto  di  quanto  prescritto,  nel  caso  di   rilascio   di   falsa
dichiarazione, dagli articoli 75 e 76 del citato decreto. 
  6.   Il   responsabile   dell'ufficio   di   segreteria    comunica
all'interessato  la  mancata  iscrizione  nell'elenco  dei   soggetti
esperti, previa  verifica  della  mancanza  anche  di  uno  solo  dei
requisiti  richiesti  a  cura  del  responsabile  dell'Organismo   di
conciliazione. 
  7. I requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti, a pena di
decadenza, durante l'intero periodo  di  iscrizione  nell'elenco  dei
soggetti esperti. A tal fine, e' effettuata una verifica  a  campione
del possesso dei requisiti medesimi, con cadenza periodica. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96
          (Attuazione della  direttiva  98/5/CE  volta  a  facilitare
          l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno
          Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la
          qualifica  professionale)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O. n. 72/L. 
              -Si  riporta  l'art.  13  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
              «Art. 13 (Esponenti aziendali). -  1.  I  soggetti  che
          svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
          presso Sim, societa' di gestione  del  risparmio,  Sicav  e
          Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. 
              2. Ai  fini  del  comma  1,  gli  esponenti  possiedono
          requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
          soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il
          tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. 
              3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
          individua: 
                a) requisiti di onorabilita' omogenei per  tutti  gli
          esponenti; 
                b) i requisiti di  professionalita'  e  indipendenza,
          graduati secondo principi di proporzionalita'; 
                c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da
          ricoprire e con le caratteristiche del soggetto  abilitato,
          e di adeguata composizione dell'organo; 
                d) i criteri di correttezza per gli  esponenti  delle
          Sim, con riguardo, tra  l'altro,  alle  relazioni  d'affari
          dell'esponente, alle condotte tenute  nei  confronti  delle
          autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive
          da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
          attivita'  professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro
          elemento  suscettibile  di   incidere   sulla   correttezza
          dell'esponente; 
                e) i limiti al cumulo di incarichi per gli  esponenti
          delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita'  e
          tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario; 
                f) le cause che comportano la sospensione  temporanea
          dalla carica e la sua durata. 
              4. Con il regolamento  previsto  dal  comma  3  possono
          essere determinati i casi in cui i requisiti e  criteri  di
          idoneita'  si  applicano  anche   ai   responsabili   delle
          principali funzioni  aziendali  nei  soggetti  indicati  al
          comma 1 di maggiore rilevanza. 
              5.  Gli  organi  di  amministrazione  e  controllo  dei
          soggetti indicati  al  comma  1  valutano  l'idoneita'  dei
          propri componenti e l'adeguatezza complessiva  dell'organo,
          documentando   il   processo   di   analisi   e   motivando
          opportunamente  l'esito  della  valutazione.  In  caso   di
          specifiche e limitate carenze riferite ai criteri  previsti
          ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono
          adottare misure necessarie a colmarle. In ogni  altro  caso
          il difetto di idoneita'  o  la  violazione  dei  limiti  al
          cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio;
          questa e' pronunciata  dall'organo  di  appartenenza  entro
          trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o
          della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non  sono
          componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della
          decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. 
              6. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, secondo modalita' e tempi  stabiliti
          con regolamento congiunto, anche  al  fine  di  ridurre  al
          minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati:  valutano
          l'idoneita' degli esponenti e il  rispetto  dei  limiti  al
          cumulo  degli  incarichi,  anche  sulla  base  dell'analisi
          compiuta e delle eventuali misure  adottate  ai  sensi  del
          comma 5; in caso di difetto o  violazione,  pronunciano  la
          decadenza dalla carica.». 
              - Si riporta l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi) (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
          come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n.  358
          del 1993, convertito dalla  legge  n.  448  del  1993,  poi
          dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del  1995,  convertito
          con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,  e,  infine,
          dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998 nonche'
          dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998): 
              1. Resta ferma  per  tutti  i  dipendenti  pubblici  la
          disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
          e seguenti  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
          deroga prevista  dall'art.  23-bis  del  presente  decreto,
          nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale,
          dall'art. 6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
          commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,  n.  662.
          Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli
          267, comma  1,  273,  274,  508  nonche'  676  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi  1  e
          2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4,  comma
          7, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  ed  ogni  altra
          successiva modificazione  ed  integrazione  della  relativa
          disciplina. 
              1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
              3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuati  gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
              3-bis. Ai fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. 
              4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative. 
              5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
          esclusione dei dipendenti con rapporto di  lavoro  a  tempo
          parziale  con  prestazione  lavorativa  non  superiore   al
          cinquanta per cento di quella a tempo  pieno,  dei  docenti
          universitari a tempo definito e delle  altre  categorie  di
          dipendenti pubblici ai quali e' consentito da  disposizioni
          speciali lo svolgimento di attivita'  libero-professionali.
          Sono  nulli  tutti  gli  atti  e   provvedimenti   comunque
          denominati, regolamentari e amministrativi, adottati  dalle
          amministrazioni  di  appartenenza  in  contrasto   con   il
          presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui  ai  commi
          seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,  non
          compresi nei compiti e doveri di ufficio, per  i  quali  e'
          previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono  esclusi
          i compensi derivanti: 
                a)  dalla   collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                d) da incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                e) da incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                f)  da  incarichi  conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                f-bis)  da  attivita'  di   formazione   diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini
          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori
          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti
          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'
          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni
          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura
          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
              7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
          del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce
          ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge  28
          marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
              12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. La comunicazione  e'  accompagnata  da
          una  relazione  nella  quale  sono  indicate  le  norme  in
          applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
          o   autorizzati,   le   ragioni    del    conferimento    o
          dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
          gli incarichi sono  stati  conferiti  o  autorizzati  e  la
          rispondenza dei medesimi  ai  principi  di  buon  andamento
          dell'amministrazione, nonche' le misure  che  si  intendono
          adottare per il  contenimento  della  spesa.  Entro  il  30
          giugno di  ciascun  anno  e  con  le  stesse  modalita'  le
          amministrazioni  che,  nell'anno  precedente,   non   hanno
          conferito o autorizzato  incarichi  ai  propri  dipendenti,
          anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano  di  non  aver
          conferito o autorizzato incarichi. 
              13.  Entro  il   30   giugno   di   ciascun   anno   le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento della funzione pubblica, in via  telematica  o
          su apposito supporto magnetico,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato, i compensi, relativi all'anno  precedente,  da
          esse  erogati  o  della  cui   erogazione   abbiano   avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica o su supporto magnetico, entro il 30  giugno  di
          ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti
          anche per incarichi relativi a compiti e doveri  d'ufficio;
          sono altresi' tenute a comunicare  semestralmente  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza, con  l'indicazione  della
          ragione  dell'incarico  e   dell'ammontare   dei   compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento  nelle  proprie  banche  dati  accessibili   al
          pubblico  per  via  telematica,  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
          dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
          conflitto  di  interessi.  Le   informazioni   relative   a
          consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni  al
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le
          informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche
          dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi
          del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in
          tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un
          formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
          e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
          Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della
          funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco
          delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
              16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
              16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato  per
          la  funzione  pubblica.  A  tale  fine  quest'ultimo  opera
          d'intesa con i Servizi ispettivi di  finanza  pubblica  del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 2, non possono svolgere, nei tre  anni  successivi
          alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
          lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti   privati
          destinatari dell'attivita' della  pubblica  amministrazione
          svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
          gli incarichi conferiti in violazione  di  quanto  previsto
          dal presente comma  sono  nulli  ed  e'  fatto  divieto  ai
          soggetti privati che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di
          contrattare  con  le  pubbliche   amministrazioni   per   i
          successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione   dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.». 
              - Si riporta l'art. 2382 del codice civile: 
              «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non puo' essere  nominato  amministratore,  e  se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.». 
              - Si riportano gli articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di documentazione amministrativa - Testo A): 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.» 
              «Art. 75 (R)  (Decadenza  dai  benefici).  -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.   76,   qualora   dal
          controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita'  del
          contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai
          benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
          sulla base della dichiarazione non veritiera.» 
              «Art. 76 (L) (Norme penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'art. 4,  comma  2,  sono  considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.».