Art. 6 Procedimento di conciliazione 1. Entro un mese dal ricevimento della richiesta di intervento, il conciliatore comunica alle parti se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione e chiede ad esse se necessario, per il tramite dell'ufficio di segreteria, eventuali elementi integrativi. 2. Il procedimento di conciliazione si svolge in sessioni congiunte con l'ascolto congiunto delle parti o in sessioni separate con l'ascolto delle parti separatamente. 3. Il conciliatore deve concludere il procedimento di conciliazione entro i sei mesi successivi alla data di ricezione della domanda di conciliazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 4. Qualora sia raggiunto un accordo, il conciliatore redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore medesimo. L'accordo e' immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione della loro concorde volonta' contrattuale alla transazione della controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni diritto e azione, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile. 5. Qualora la proposta del conciliatore non venga accolta, per scelta di una o entrambe le parti, il conciliatore stesso redige un verbale di esito negativo della conciliazione. 6. Il processo verbale e' depositato presso l'ufficio di segreteria dell'Organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedano.
Note all'art. 6: - Gli articoli 1965 e seguenti del codice civile, sono inseriti nel Libro Quarto «Delle obbligazioni», Titolo III «Dei singoli contratti», Capo XXV «Della transazione» del medesimo codice.