Art. 6 
 
                    Procedimento di conciliazione 
 
  1. Entro un mese dal ricevimento della richiesta di intervento,  il
conciliatore comunica alle parti se sia o meno in possesso di tutti i
documenti necessari per la mediazione e chiede ad esse se necessario,
per  il  tramite  dell'ufficio  di  segreteria,  eventuali   elementi
integrativi. 
  2. Il procedimento di conciliazione si svolge in sessioni congiunte
con l'ascolto congiunto  delle  parti  o  in  sessioni  separate  con
l'ascolto delle parti separatamente. 
  3. Il conciliatore deve concludere il procedimento di conciliazione
entro i sei mesi successivi alla data di ricezione della  domanda  di
conciliazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 
  4.  Qualora  sia  raggiunto  un  accordo,  il  conciliatore  redige
apposito verbale, che deve essere  sottoscritto  dalle  parti  e  dal
conciliatore medesimo. L'accordo e' immediatamente vincolante tra  le
parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione  della
loro  concorde   volonta'   contrattuale   alla   transazione   della
controversia in modo definitivo, con  conseguente  rinuncia  ad  ogni
diritto e azione, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del  codice
civile. 
  5. Qualora la proposta del  conciliatore  non  venga  accolta,  per
scelta di una o entrambe le parti, il conciliatore stesso  redige  un
verbale di esito negativo della conciliazione. 
  6. Il processo verbale e' depositato presso l'ufficio di segreteria
dell'Organismo e di esso  e'  rilasciata  copia  alle  parti  che  lo
richiedano. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Gli articoli 1965 e seguenti del codice civile,  sono
          inseriti nel Libro Quarto «Delle obbligazioni», Titolo  III
          «Dei singoli contratti», Capo XXV «Della  transazione»  del
          medesimo codice.