Art. 7 Dovere di riservatezza 1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo, ivi compresi i componenti dell'ufficio di segreteria, o comunque nell'ambito del procedimento di conciliazione, e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate di cui all'articolo 6, comma 2, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il conciliatore e', altresi', tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123/L.