Art. 7 
 
                       Dovere di riservatezza 
 
  1.  Chiunque  presti  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio
nell'Organismo, ivi compresi i componenti dell'ufficio di segreteria,
o comunque nell'ambito del procedimento di conciliazione,  e'  tenuto
all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese  e  alle
informazioni acquisite durante il procedimento stesso, ai sensi delle
disposizioni del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
successive modificazioni. 
  2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle  informazioni  acquisite
nel corso delle sessioni separate di cui all'articolo 6, comma  2,  e
salvo consenso della parte dichiarante o dalla  quale  provengono  le
informazioni, il conciliatore e', altresi', tenuto alla  riservatezza
nei confronti delle altre parti. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.  174,  S.O.  n.
          123/L.