Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge; c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e' il seguente: «Art. 25 (L'ordine circondariale forense). - 1. Presso ciascun tribunale e' costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. 2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1. 3. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale. 4. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il comitato pari opportunita' degli avvocati, eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.». - Il testo dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e' il seguente: «Art. 26 (Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto). - 1. Sono organi dell'ordine circondariale: a) l'assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.». - Il testo dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dalla presente legge e' il seguente: «Art. 28. Il consiglio dell'ordine 1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed e' composto: a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti; e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti; f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti. 2. (abrogato). 3. (abrogato). 4. (abrogato). 5. (abrogato). 6. (abrogato). 7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto. 8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la meta' dei suoi componenti. 9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio puo' eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il piu' anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 10. La carica di consigliere e' incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario. 11. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti. 12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo puo' proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.».