Art. 4 
 
                     Esclusione dall'immunita'. 
                  Estradizione nei casi di tortura 
 
  1. Non puo' essere riconosciuta  alcuna  forma  di  immunita'  agli
stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il  reato
di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. 
  2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati  internazionali,
nei casi di cui al comma 1, lo straniero e' estradato verso lo  Stato
richiedente nel quale e' in corso il procedimento penale o  e'  stata
pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel  caso
di procedimento davanti ad  un  tribunale  internazionale,  verso  il
tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi  dello  statuto  del
medesimo tribunale.