Art. 11 
 
               Assegnazione ai giudici onorari di pace 
                  dei procedimenti civili e penali 
 
  1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il
processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9,
comma 4, puo' essere assegnata, nei limiti di  cui  al  comma  5,  la
trattazione  di  procedimenti  civili  e  penali  di  competenza  del
tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per
situazioni straordinarie  e  contingenti,  non  si  possono  adottare
misure organizzative diverse: 
  a) il tribunale o una sua sezione  presenta  vacanze  di  posti  in
organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri  parziali  o
totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di  oltre  il  trenta
per  cento  l'attivita'  dei  giudici  professionali   assegnati   al
tribunale o alla sezione; 
  b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali  e'
stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge  19
marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, e' superiore
di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero  complessivo  dei
procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero  il
numero dei procedimenti penali rispetto ai quali e' stato superato il
predetto termine, rilevato alla medesima data, e' superiore di almeno
il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti
penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti  da  apposite
rilevazioni statistiche operate dal Ministero della  giustizia  sulla
base dei criteri generali  definiti  di  concerto  con  il  Consiglio
superiore della magistratura; 
  c) il numero medio dei procedimenti  civili  pendenti  per  ciascun
giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato  alla
data di cui al comma 9, supera di almeno il  settanta  per  cento  il
numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti  per  ciascun
giudice  professionale  di  tribunale  ovvero  il  numero  medio  dei
procedimenti penali pendenti per  ciascun  giudice  professionale  in
servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera  di
almeno  il  cinquanta  per  cento  il  numero  medio  nazionale   dei
procedimenti penali pendenti per  ciascun  giudice  professionale  di
tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal
Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di
concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo,
ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici; 
  d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per
ciascun  giudice  professionale  in  servizio  presso  il  tribunale,
rilevato alla data di cui al comma 9, supera di  almeno  il  settanta
per  cento  il  numero  medio  nazionale  dei   procedimenti   civili
sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun  giudice  professionale
di  tribunale  ovvero  il  numero  medio  dei   procedimenti   penali
sopravvenuti annuali per ciascun giudice  professionale  in  servizio
presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il
cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali
sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun  giudice  professionale
di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche  operate
dal  Ministero  della  giustizia  sulla  base  dei  criteri  generali
definiti di concerto con il Consiglio superiore  della  magistratura,
distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e  per  dimensioni
degli uffici. 
  2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre  per
una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono  essere
assegnati  esclusivamente  i  procedimenti  devoluti  alla   medesima
sezione. 
  3. L'individuazione dei  giudici  onorari  ai  quali  assegnare  la
trattazione di procedimenti a norma del comma 1 e' effettuata  con  i
criteri di cui all'articolo 10,  comma  4,  ovvero,  in  mancanza  di
domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo. 
  4. I criteri di assegnazione degli affari  ai  giudici  onorari  di
pace a norma del presente articolo sono  determinati  nella  proposta
tabellare di cui all'articolo 7-bis  del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12. 
  5. In ogni  caso,  il  numero  dei  procedimenti  civili  e  penali
assegnati a ciascun giudice onorario di pace  a  norma  del  presente
articolo non puo' essere superiore  ad  un  terzo  del  numero  medio
nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per  quello
penale, dei procedimenti pendenti per ciascun  giudice  professionale
del tribunale. 
  6. Non possono essere assegnati, a norma del comma  1,  ai  giudici
onorari di pace: 
    a) per il settore civile: 
  1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta  eccezione  per  le
domande proposte nel corso della  causa  di  merito  e  del  giudizio
petitorio  nonche'  dei  procedimenti  di  competenza   del   giudice
dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615
del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo  617
del medesimo codice nei limiti della fase cautelare; 
  2) i procedimenti  di  impugnazione  avverso  i  provvedimenti  del
giudice di pace; 
  3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di  previdenza
ed assistenza obbligatorie; 
  4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare; 
  5) i procedimenti in materia di famiglia; 
    b) per il settore penale: 
  1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550  del
codice di procedura penale; 
  2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di  giudice
dell'udienza preliminare; 
  3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal  giudice
di pace; 
  4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice  di  procedura
penale e il conseguente giudizio. 
  7. L'assegnazione degli affari, in attuazione dei criteri di cui al
comma 4, e' effettuata dal presidente  del  tribunale  non  oltre  la
scadenza del termine perentorio di sei  mesi  dal  verificarsi  della
condizione di cui alla lettera a) del comma 1  ovvero,  relativamente
alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del  medesimo  comma,
dalla pubblicazione dei dati di cui al  comma  9  e  puo'  riguardare
esclusivamente   procedimenti   pendenti   a   tale   scadenza.    Il
provvedimento di assegnazione degli affari, corredato delle  relative
statistiche  e  degli  altri  documenti  necessari  a  comprovare  la
sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa  la  non
adottabilita' di misure organizzative diverse, e'  trasmesso,  previo
parere  del  Consiglio  giudiziario   nella   composizione   di   cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.
25, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione. 
  8.  L'assegnazione  puo'  essere  mantenuta  per  un  periodo   non
superiore a tre anni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al  primo
periodo del comma 7 anche quando siano venute meno le  condizioni  di
cui al comma 1. L'assegnazione non puo' essere  nuovamente  disposta,
anche relativamente a giudici onorari  di  pace  diversi,  prima  che
siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di  cui  al  primo
periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a). 
  9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia  rende  noti  i
dati necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni di  cui  al
comma 1, rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno. 
  10.  Entro  dodici  mesi  dall'approvazione  del  provvedimento  di
assegnazione degli affari fondato sulla  sussistenza  di  vacanze  di
posti in organico ai sensi del comma  1,  lettera  a),  il  Consiglio
superiore della magistratura delibera la copertura dei posti  vacanti
in modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta lettera. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La legge 24 marzo 2001, n.  89  (Previsione  di  equa
          riparazione in caso di violazione del  termine  ragionevole
          del  processo  e  modifica  dell'art.  375  del  codice  di
          procedura civile) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  3
          aprile 2001, n. 78. 
              - Per l'art. 7-bis del citato regio decreto 30  gennaio
          1941, n. 12,  vedi  nelle  note  all'art.  8  del  presente
          decreto. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  615  e  617  del
          Codice di procedura civile: 
              «Art.  615  (Forma  dell'opposizione).  -   Quando   si
          contesta il diritto della  parte  istante  a  procedere  ad
          esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo'
          proporre opposizione al precetto con citazione  davanti  al
          giudice competente per materia o valore e per territorio  a
          norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo  gravi  motivi,
          sospende su istanza  di  parte  l'efficacia  esecutiva  del
          titolo. Se il diritto della  parte  istante  e'  contestato
          solo parzialmente,  il  giudice  procede  alla  sospensione
          dell'efficacia  esecutiva  del  titolo  esclusivamente   in
          relazione alla parte contestata. 
              Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione  di  cui
          al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
          dei   beni   si   propongono   con   ricorso   al   giudice
          dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto  l'udienza
          di comparizione delle parti davanti  a  se'  e  il  termine
          perentorio per la notificazione del ricorso e del  decreto.
          Nell'esecuzione   per   espropriazione   l'opposizione   e'
          inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta  la
          vendita o l'assegnazione a norma degli articoli  530,  552,
          569, salvo che sia fondata  su  fatti  sopravvenuti  ovvero
          l'opponente  dimostri   di   non   aver   potuto   proporla
          tempestivamente per causa a lui non imputabile.». 
              «Art. 617 (Forma dell'opposizione).  -  Le  opposizioni
          relative alla regolarita' formale del  titolo  esecutivo  e
          del  precetto  si  propongono,  prima  che   sia   iniziata
          l'esecuzione, davanti al  giudice  indicato  nell'art.  480
          terzo comma, con  atto  di  citazione  da  notificarsi  nel
          termine perentorio di venti giorni dalla notificazione  del
          titolo esecutivo o del precetto. 
              Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato
          impossibile proporre prima  dell'inizio  dell'esecuzione  e
          quelle relative alla notificazione del titolo  esecutivo  e
          del precetto e ai singoli atti di esecuzione si  propongono
          con  ricorso  al  giudice   dell'esecuzione   nel   termine
          perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se
          riguardano il titolo esecutivo o il  precetto,  oppure  dal
          giorno in cui i singoli atti furono compiuti.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  550  e  558  del
          Codice di procedura penale: 
              «Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio). -  1.
          Il pubblico  ministero  esercita  l'azione  penale  con  la
          citazione  diretta  a  giudizio   quando   si   tratta   di
          contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena  della
          reclusione non superiore nel massimo a quattro anni  o  con
          la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'art. 415-bis.  Per  la  determinazione  della  pena  si
          osservano le disposizioni dell'art. 4. 
              2. La disposizione del comma 1 si applica anche  quando
          si procede per uno dei seguenti reati: 
              a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall'art. 336 del codice penale; 
              b)  resistenza  a  un   pubblico   ufficiale   prevista
          dall'art. 337 del codice penale; 
              c) oltraggio a un magistrato  in  udienza  aggravato  a
          norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale; 
              d) violazione di sigilli aggravata  a  norma  dell'art.
          349, secondo comma, del codice penale; 
              e) rissa  aggravata  a  norma  dell'art.  588,  secondo
          comma, del codice penale, con esclusione delle  ipotesi  in
          cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
          lesioni gravi o gravissime; 
              e-bis) lesioni personali stradali, anche se  aggravate,
          a norma dell'art. 590-bis del codice penale; 
              f) furto aggravato a norma  dell'art.  625  del  codice
          penale; 
              g)  ricettazione  prevista  dall'art.  648  del  codice
          penale. 
              3. Se il  pubblico  ministero  ha  esercitato  l'azione
          penale con citazione diretta per un reato per il  quale  e'
          prevista l'udienza preliminare e la relativa  eccezione  e'
          proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma  1,
          il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti
          al pubblico ministero.». 
              «Art.   558   (Convalida   dell'arresto   e    giudizio
          direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti  di  polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
          hanno  avuto   in   consegna   l'arrestato   lo   conducono
          direttamente davanti al giudice  del  dibattimento  per  la
          convalida dell'arresto e  il  contestuale  giudizio,  sulla
          base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
          tal caso citano anche  oralmente  la  persona  offesa  e  i
          testimoni  e  avvisano  il  difensore  di  fiducia  o,   in
          mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'art. 97,
          comma 3. 
              2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o
          gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno  eseguito
          l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato  gliene
          danno   immediata   notizia   e   presentano    l'arrestato
          all'udienza che il  giudice  fissa  entro  quarantotto  ore
          dall'arresto.  Non  si  applica  la  disposizione  prevista
          dall'art. 386, comma 4. 
              3. Il giudice al  quale  viene  presentato  l'arrestato
          autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia  giudiziaria  a
          una relazione orale  e  quindi  sente  l'arrestato  per  la
          convalida dell'arresto. 
              4. Se il pubblico ministero ordina che  l'arrestato  in
          flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo'  presentare
          direttamente all'udienza,  in  stato  di  arresto,  per  la
          convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto  ore
          dall'arresto. Si applicano  al  giudizio  di  convalida  le
          disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili. 
              4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei  casi
          di cui ai commi 2 e 4 il  pubblico  ministero  dispone  che
          l'arrestato sia custodito in uno dei  luoghi  indicati  nel
          comma   1   dell'art.   284.   In   caso    di    mancanza,
          indisponibilita' o inidoneita' di  tali  luoghi,  o  quando
          essi sono ubicati fuori dal circondario  in  cui  e'  stato
          eseguito   l'arresto,   o   in   caso   di    pericolosita'
          dell'arrestato,  il  pubblico  ministero  dispone  che  sia
          custodito  presso  idonee  strutture  nella  disponibilita'
          degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria  che  hanno
          eseguito  l'arresto  o  che   hanno   avuto   in   consegna
          l'arrestato.  In  caso  di  mancanza,  indisponibilita'   o
          inidoneita'  di  tali  strutture,  o  se  ricorrono   altre
          specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il  pubblico
          ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato  sia
          condotto nella casa circondariale del luogo dove  l'arresto
          e' stato  eseguito  ovvero,  se  ne  possa  derivare  grave
          pregiudizio   per   le   indagini,   presso   altra    casa
          circondariale vicina. 
              4-ter.  Nei  casi  previsti  dall'art.  380,  comma  2,
          lettere e-bis) ed f), il  pubblico  ministero  dispone  che
          l'arrestato sia custodito  presso  idonee  strutture  nella
          disponibilita'  degli  ufficiali  o   agenti   di   polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno  avuto
          in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di  cui
          al comma 4-bis, terzo periodo. 
              5.  Se  l'arresto  non  e'  convalidato,   il   giudice
          restituisce gli atti  al  pubblico  ministero.  Il  giudice
          procede tuttavia a giudizio direttissimo quando  l'imputato
          e il pubblico ministero vi consentono. 
              6. Se  l'arresto  e'  convalidato  a  norma  dei  commi
          precedenti, si procede immediatamente al giudizio. 
              7. L'imputato ha facolta' di chiedere  un  termine  per
          preparare la difesa non superiore a cinque  giorni.  Quando
          l'imputato si avvale di tale facolta', il  dibattimento  e'
          sospeso fino  all'udienza  immediatamente  successiva  alla
          scadenza del termine. 
              8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato  puo'
          formulare  richiesta  di  giudizio  abbreviato  ovvero   di
          applicazione della  pena  su  richiesta.  In  tal  caso  il
          giudizio  si  svolge  davanti  allo  stesso   giudice   del
          dibattimento. Si applicano le disposizioni  dell'art.  452,
          comma 2. 
              9. Il pubblico ministero puo', altresi',  procedere  al
          giudizio direttissimo  nei  casi  previsti  dall'art.  449,
          commi 4 e 5.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          legislativo 27 gennaio 2006, n. 25: 
              «Art.  16  (Composizione  dei  consigli  giudiziari  in
          relazione alle competenze). - 1. I componenti designati dal
          consiglio regionale ed i componenti avvocati  e  professori
          universitari partecipano esclusivamente alle discussioni  e
          deliberazioni relative all'esercizio  delle  competenze  di
          cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e). 
              2.».