Art. 24 
 
     Attivita' dei magistrati onorari durante il periodo feriale 
 
  1. I magistrati onorari non prestano attivita' durante  il  periodo
feriale di cui all'articolo 1 della legge 7  ottobre  1969,  n.  742,
salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in  tal  caso,  e'
riconosciuto  il  diritto  di  non  prestare  attivita'  nel  periodo
ordinario  per  un  corrispondente  numero  di  giorni.  L'indennita'
prevista dall'articolo 23 e' corrisposta anche durante il periodo  di
cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 ottobre
          1969, n.  742  (Sospensione  dei  termini  processuali  nel
          periodo feriale): 
              «Art. 1. - Il decorso dei termini processuali  relativi
          alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative  e'
          sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun  anno,  e
          riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
          Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il   periodo   di
          sospensione, l'inizio stesso  e'  differito  alla  fine  di
          detto periodo. 
              La  stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine
          stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale.».