Art. 24 Attivita' dei magistrati onorari durante il periodo feriale 1. I magistrati onorari non prestano attivita' durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, e' riconosciuto il diritto di non prestare attivita' nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennita' prevista dall'articolo 23 e' corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale): «Art. 1. - Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale.».