Art. 30 
 
        Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio 
 
  1. Sino alla scadenza del  quarto  anno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale: 
  a) puo' assegnare, con le modalita' e in applicazione  dei  criteri
di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del  tribunale  i
giudici onorari di pace gia' in servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto come giudici onorari di  tribunale  e,  a
domanda, quelli gia' in servizio alla medesima data come  giudici  di
pace; 
  b) puo' assegnare, anche se non  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal  comma
6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle  deliberazioni  del
Consiglio superiore della  magistratura,  la  trattazione  dei  nuovi
procedimenti  civili   e   penali   di   competenza   del   tribunale
esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  come  giudici  onorari  di
tribunale; 
  c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova
iscrizione  e  di  competenza  dell'ufficio  del  giudice   di   pace
esclusivamente ai giudici onorari di pace gia' in servizio alla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto  come  giudici  di  pace,
compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a
norma della lettera a) del presente comma. 
  2. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e  penali  ai
giudici onorari di pace in servizio alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in
conformita'  alle  deliberazioni  del   Consiglio   superiore   della
magistratura, prima della predetta data nonche' la destinazione degli
stessi giudici a comporre i collegi  gia'  disposta  antecedentemente
alla  medesima  data.  Per  i  procedimenti  nelle  materie  di   cui
all'articolo  11,  comma  6,  lettera  a),  numero  3),  resta  ferma
l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  come  giudici  onorari  di
tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017. 
  3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il  processo
a norma del comma 1, lettera a), possono  svolgere  i  compiti  e  le
attivita' di cui all'articolo 10. 
  4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce  il  numero
minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta  dal  giudice
onorario di pace, inclusi quelli delegati. 
  5. Sino alla scadenza del termine di cui  al  comma  1,  i  giudici
onorari di pace in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto come giudici onorari  di  tribunale  possono  essere
destinati a comporre i collegi civili e penali del  tribunale,  anche
quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma  1,
fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto  previsto
dai commi 6 e 7. La destinazione e' mantenuta sino  alla  definizione
dei relativi procedimenti. 
  6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura  penale,  iscritti  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  divieti  di
destinazione dei giudici onorari di  pace  di  cui  al  comma  5  nei
collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata
l'azione penale. 
  7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice
di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di
pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se  la  notizia  di
reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura  prima  dell'entrata
in vigore del presente decreto. 
  8.  Nei  procedimenti  relativi  a  notizie  di   reato   acquisite
dall'ufficio di procura prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto non si applicano, relativamente ai vice  procuratori  onorari
in servizio alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  i
divieti relativi alle attivita' delegabili di  cui  all'articolo  17,
comma 3. 
  9. Nel corso del quarto mandato: 
  a) i giudici onorari di pace in servizio alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  sono  inseriti  nell'ufficio  per  il
processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e  le  attivita'
allo stesso inerenti a norma dell'articolo 10; 
  b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti
e le attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a). 
  10. I limiti di cui al comma 9  non  operano  quando  il  Consiglio
superiore  della  magistratura,  con  la  deliberazione  di  conferma
nell'incarico, riconosca la sussistenza  di  specifiche  esigenze  di
funzionalita' relativamente: 
  a)  alla  procura  della  Repubblica  presso  la  quale   il   vice
procuratore onorario svolge i compiti di cui all'articolo 16; 
  b) all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario  di
pace e' addetto, nonche' al tribunale ordinario nel  cui  circondario
il predetto ufficio ha sede. 
  11. Le esigenze di funzionalita' di  cui  al  comma  10  sussistono
esclusivamente quando ricorre almeno  una  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 1. Il Consiglio superiore della  magistratura,
con  propria  delibera,  individua  le  modalita'  con  le  quali  le
condizioni di cui al primo periodo trovano applicazione in  relazione
agli uffici di cui al comma 10 diversi dai tribunali. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo degli articoli 324 e  407,  comma
          2, lettera a), del Codice di procedura penale: 
              «Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La  richiesta
          di riesame e' presentata, nella cancelleria  del  tribunale
          indicato nel comma 5, entro  dieci  giorni  dalla  data  di
          esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o
          dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
          dell'avvenuto sequestro. 
              2. La richiesta e' presentata  con  le  forme  previste
          dall'art. 582. Se la richiesta  e'  proposta  dall'imputato
          non detenuto ne' internato,  questi,  ove  non  abbia  gia'
          dichiarato o eletto domicilio o  non  si  sia  proceduto  a
          norma dell'art. 161 comma 2,  deve  indicare  il  domicilio
          presso il quale  intende  ricevere  l'avviso  previsto  dal
          comma 6;  in  mancanza,  l'avviso  e'  notificato  mediante
          consegna al difensore.  Se  la  richiesta  e'  proposta  da
          un'altra persona e questa abbia  omesso  di  dichiarare  il
          proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
          in cancelleria. 
              3. La cancelleria da'  immediato  avviso  all'autorita'
          giudiziaria procedente che,  entro  il  giorno  successivo,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  su  cui  si  fonda  il
          provvedimento oggetto del riesame. 
              4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
          anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta  ha,  inoltre,
          facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al  giudice  del
          riesame, facendone dare atto a  verbale  prima  dell'inizio
          della discussione. 
              5. Sulla richiesta di riesame decide,  in  composizione
          collegiale, il  tribunale  del  capoluogo  della  provincia
          nella  quale  ha  sede   l'ufficio   che   ha   emesso   il
          provvedimento nel termine di dieci giorni  dalla  ricezione
          degli atti. 
              6. Il procedimento davanti al tribunale  si  svolge  in
          camera di consiglio nelle  forme  previste  dall'art.  127.
          Almeno tre giorni prima, l'avviso della  data  fissata  per
          l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e  notificato
          al difensore e a chi ha  proposto  la  richiesta.  Fino  al
          giorno  dell'udienza  gli  atti   restano   depositati   in
          cancelleria. 
              7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9,
          9-bis e 10. La revoca del provvedimento di  sequestro  puo'
          essere  parziale  e  non  puo'  essere  disposta  nei  casi
          indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale. 
              8. Il giudice del riesame, nel  caso  di  contestazione
          della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
          giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.». 
              «Art. 407 (Termini di  durata  massima  delle  indagini
          preliminari). - 1. (Omissis). 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
                a) i delitti appresso indicati: 
              1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
          del codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
              2) delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
              3)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di agevolare l'attivita' delle associazioni previste  dallo
          stesso articolo; 
              4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordinamento costituzionale per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
              5)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'art. 2, comma terzo,  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110; 
              6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente  alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
              7) delitto di cui all'art. 416 del  codice  penale  nei
          casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
              7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli   articoli   600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle  ipotesi  aggravate  previste  dall'art.
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
              (Omissis).».