Art. 2 
 
 
                     Disciplina degli interventi 
 
  1. Per le finalita'  indicate  dall'articolo  1,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede: 
  a) all'individuazione dei territori  nei  quali  sono  situati  gli
agrumeti caratteristici; 
  b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli  interventi
previsti dalla presente legge  ammessi  ai  contributi  di  cui  agli
articoli 3 e 4; 
  c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili. 
  2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui  agli
articoli 3 e 4 devono essere eseguiti  nel  rispetto  degli  elementi
strutturali del paesaggio e con  tecniche  e  materiali  adeguati  al
mantenimento delle caratteristiche  di  tipicita'  e  tradizionalita'
delle identita' locali, dando priorita' alle tecniche di  allevamento
tradizionale   e   all'agricoltura   integrata   e   biologica.    La
ricostituzione  varietale   deve   essere   attuata   tenendo   conto
esclusivamente del patrimonio di specie e  di  cultivar  storicamente
legato al territorio. 
  3. Sullo schema del decreto di cui  al  comma  1  e'  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  esprimono
nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.