Art. 2 Disciplina degli interventi 1. Per le finalita' indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede: a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici; b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4; c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili. 2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicita' e tradizionalita' delle identita' locali, dando priorita' alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio. 3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.