Art. 6 Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici 1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con le regioni interessate, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici in base all'individuazione fatta ai sensi del medesimo articolo 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), e' il seguente: «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'art. 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009. 2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede: (Omissis); d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.».