Art. 6 
 
 
       Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici 
 
  1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali il Fondo per  la  salvaguardia  degli
agrumeti caratteristici,  di  seguito  denominato  «Fondo»,  con  una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017. 
  2. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede  mediante  utilizzo  del
fondo di conto  capitale  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, previa intesa con le  regioni  interessate,  si  provvede,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le  regioni  nel  cui
territorio  sono  situati  gli  agrumeti   caratteristici   in   base
all'individuazione fatta ai sensi del medesimo articolo 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art.  49,  comma  2,  lettera  d),  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia  sociale),  e'
          il seguente: 
              «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui).  -  1.
          Nelle more del completamento della riforma della  legge  di
          contabilita' e finanza  pubblica,  di  cui  alla  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,   con   proprio   decreto,   d'intesa    con    le
          amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
          un programma straordinario di  riaccertamento  dei  residui
          passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza  delle
          partite debitorie iscritte nel conto del  patrimonio  dello
          Stato in corrispondenza di residui  andati  in  perenzione,
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di  cui  all'art.
          275, secondo comma, del regio decreto 23  maggio  1924,  n.
          827,  ai  fini  della   verifica   della   permanenza   dei
          presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della  legge  n.
          196 del 2009. 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              (Omissis); 
                d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati.».