Art. 7 
 
 
             Procedura per l'assegnazione dei contributi 
 
  1. Le regioni di cui all'articolo 6,  comma  3,  nel  rispetto  dei
principi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in  attuazione
delle disposizioni del decreto  di  cui  all'articolo  2,  sentiti  i
comuni competenti  per  territorio  e  i  consorzi  di  tutela  delle
produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: 
  a) definiscono, nel limite  delle  risorse  finanziarie  assegnate,
l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare,  rispettivamente,
agli interventi di cui agli articoli 3 e 4; 
  b) stabiliscono le modalita' e i tempi per la  presentazione  delle
domande e per l'assegnazione dei contributi; 
  c) provvedono alla selezione e alla  formazione  della  graduatoria
dei  beneficiari  e  all'erogazione   dei   contributi   sulla   base
dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio. 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.