Art. 7 Procedura per l'assegnazione dei contributi 1. Le regioni di cui all'articolo 6, comma 3, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4; b) stabiliscono le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi; c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.