Art. 8 
 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Le regioni definiscono  le  modalita'  per  l'effettuazione  dei
controlli sull'effettiva e puntuale  realizzazione  degli  interventi
per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3
e 4. Provvedono altresi' allo svolgimento dei controlli medesimi. 
  2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni  di  cui  al
presente articolo sono destinate  esclusivamente  alla  realizzazione
delle finalita' previste dalla presente legge, secondo  le  modalita'
determinate da ciascuna regione. 
  3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso  in  cui
il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale
sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e  4  realizzi
gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto  indicato
nella  relativa  domanda,  si  applica  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria di importo pari  ad  una  somma  da  un  terzo  all'intero
contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo
precedente e' altresi' escluso dall'assegnazione  dei  contributi  di
cui ai citati articoli 3 e 4. 
  4. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso  in  cui
il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale
sono stati erogati i contributi di  cui  agli  articoli  3  e  4  non
realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda,  si  applica
una  sanzione  amministrativa   pecuniaria   pari   all'importo   dei
contributi erogati, aumentato di  un  terzo.  Il  proprietario  o  il
conduttore  di  cui  al  periodo  precedente  e'   altresi'   escluso
dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4. 
  5. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 25 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando