Art. 10 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
modificate dal presente decreto, si applicano  dal  3  gennaio  2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. Fino  alle
predette date continuano ad applicarsi le disposizioni in  vigore  il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalle   disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate
dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente,  ai  sensi
di disposizioni del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie. La Banca d'Italia e la Consob  adottano  tali  provvedimenti
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Al fine di garantire il coordinamento  dell'esercizio  delle
funzioni  di  vigilanza  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,
continua ad applicarsi,  fino  alla  data  della  sua  revisione,  il
protocollo d'intesa stipulato dalla Consob e dalla Banca d'Italia  in
data 31 ottobre 2007 ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente  prima
della data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Al  fine  di
assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai sensi
delle  norme  abrogate  o  sostituite  dal  presente   decreto,   che
continuano ad applicarsi, ai sensi del periodo precedente,  la  Banca
d'Italia e la Consob, per la fase  transitoria,  conservano  tutti  i
poteri previsti dal decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3.  La  data  di  avvio  dell'operativita'  dell'Albo   unico   dei
consulenti  finanziari  e  la   data   di   avvio   dell'operativita'
dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico  dei  consulenti
finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono  stabilite  dalla  Consob  con  proprie
delibere ai sensi dell'articolo 1, comma 41,  ultimo  periodo,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016). 
  4. A decorrere dalla data di avvio di operativita' dell'Albo  unico
dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3: 
  a) nel decreto del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472,  per  «Albo  unico
dei promotori finanziari» e per «Albo»  deve  intendersi  la  sezione
dell'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, dedicata  ai  consulenti  finanziari  abilitati
all'offerta fuori sede; 
  b) nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
dicembre  2008,  n.  206,  per  «Albo»  deve  intendersi  la  sezione
dell'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, dedicata ai consulenti  finanziari  autonomi  e
per «Organismo» deve intendersi l'Organismo  di  vigilanza  e  tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari  di  cui  all'articolo  31,
comma 4, anzidetto; 
  c) nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5  aprile
2012, n. 66, per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo  di  cui
all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58,  dedicata  alle  societa'  di  consulenza  finanziaria  e  per
«Organismo»  deve  intendersi  l'Organismo  di  vigilanza  e   tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari  di  cui  all'articolo  31,
comma 4, anzidetto. 
  5. Fino dalla data di avvio di  operativita'  dell'Albo  unico  dei
consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3, la riserva  di
attivita' di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58 non pregiudica la possibilita' per i soggetti  che,  alla
data del 31 ottobre  2007,  prestano  la  consulenza  in  materia  di
investimenti,  di  continuare  a  svolgere   il   servizio   di   cui
all'articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto  legislativo,
senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari  di  pertinenza
dei clienti. 
  6. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo  31,  comma
4, ai consulenti finanziari autonomi,  alle  societa'  di  consulenza
finanziaria e al personale delle societa' di  consulenza  finanziaria
che svolgono le attivita' previste  dell'articolo  25,  paragrafo  1,
della direttiva 2014/65/UE si applicano  i  requisiti  di  esperienza
professionale ivi stabiliti  e  le  relative  disposizioni  attuative
adottate anche dalla Consob. 
  7. Si intendono autorizzate al  servizio  di  cui  all'articolo  1,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
limitatamente  alla  sottoscrizione  e  compravendita  di   strumenti
finanziari di propria emissione, dal 3 gennaio 2018: 
  a) le banche italiane e le succursali italiane di banche  di  paesi
terzi (gia' denominate banche  extracomunitarie)  iscritte  nell'albo
previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385,  al  giorno  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo; e 
  b) le Sim e le imprese di paesi terzi (gia' denominate  imprese  di
investimento extracomunitarie)  con  succursale  in  Italia  iscritte
nell'albo  previsto  dall'articolo  20  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, al giorno dell'entrata in vigore  del  presente
decreto legislativo. 
  I soggetti di cui alle lettere a) e b) comunicano,  rispettivamente
alla Banca d'Italia e alla Consob, entro il 30 novembre 2017, se  non
intendono avvalersi  dell'autorizzazione  al  predetto  servizio.  La
cancellazione dall'albo comporta la decadenza dell'autorizzazione. 
  8. A partire dal 3 gennaio 2018, l'autorizzazione rilasciata per la
prestazione del  servizio  di  sottoscrizione  e/o  collocamento  con
assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia  nei  confronti
dell'emittente, si intende riferita al servizio di  cui  all'articolo
1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58. 
  9. A partire dal 3 gennaio 2018, l'autorizzazione rilasciata per la
prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di  garanzia  nei  confronti  dell'emittente,  si  intende
riferita al servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera  c-bis),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  10. I soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica, diversi
da quelli di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera  l),  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al  2  gennaio  2018
negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci  o  quote  di
emissione o derivati dalle stesse, possono continuare  ad  esercitare
tale attivita' purche',  entro  un  anno  da  tale  data,  presentino
domanda di autorizzazione  secondo  le  norme  previste  dal  decreto
legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  salvo  e  fino  a  che  tale
autorizzazione sia rifiutata. 
  11.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 12 agosto 2016, n. 176. 
  12. Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e'  abrogato  ma
continua a essere applicato fino al 3 gennaio 2018. A partire da tale
data i riferimenti ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2, e al comma
2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si
intendono  effettuati,  rispettivamente,  ai   commi   1,   2   e   3
dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre  2007,
n. 179, si intendono effettuati  all'articolo  32-ter.1  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  13. Le modifiche apportate dal presente decreto alla  parte  V  del
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  si  applicano  alle
violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018. 
  14. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio 2018 continuano ad
applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in vigore il giorno precedente alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  15. Il regolamento ministeriale del 26 giugno 1997, n. 329, recante
«Norme di attuazione e di integrazione  della  riserva  di  attivita'
prevista in favore delle imprese di investimento e delle banche circa
l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei  servizi  di
investimento» e' abrogato ma continua a essere applicato  fino  al  3
gennaio 2018.  A  partire  da  tale  data  i  riferimenti  al  citato
regolamento  ministeriale  si   intendono   effettuati   all'articolo
4-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,  paragrafo  1,
del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese  di  paesi  terzi  (gia'
denominate imprese di investimento extracomunitarie) e le  banche  di
paesi terzi (gia' denominate banche extracomunitarie) che  alla  data
del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera  prestazione  di
servizi e attivita' di investimento nel territorio della Repubblica e
che abbiano la propria  sede  legale  in  paesi  per  i  quali,  alla
medesima  data,  la  Commissione  europea  non  abbia  adottato   una
decisione  a  norma  dell'articolo  47,  paragrafo  1,  del  medesimo
regolamento, possono continuare ad  avvalersi  dell'autorizzazione  a
prestare tali servizi e attivita', limitatamente all'attivita' svolta
nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali come
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera  a),
e comma 2-sexies, lettera a), del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, fino all'adozione di  detta  decisione  e  comunque  non
oltre il 3 gennaio 2021. 
  17.  Le  imprese  di  paesi  terzi  (gia'  denominate  imprese   di
investimento extracomunitarie) e  le  banche  di  paesi  terzi  (gia'
denominate banche extracomunitarie) che alla data del 2 gennaio  2018
risultino autorizzate alla prestazione  di  servizi  e  attivita'  di
investimento nel  territorio  della  Repubblica  tramite  succursale,
possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a  prestare  tali
servizi e attivita' tramite la succursale fino  al  3  gennaio  2021,
anche se non  risultino  ancora  verificate  le  condizioni  previste
dall'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del decreto  legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente  decreto
legislativo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, della direttiva 2014/65/UE  e  del
          regolamento  (UE)  n.  600/2014  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo degli articoli 5 e 31 del citato decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  si  vedano  le  note
          all'art.2. 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 41,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016)) pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 2015, n. 302, S.O., e' il seguente: 
              "Art. 1 
              (Omissis) 
              41. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui
          al  comma  36,  la  CONSOB  e  l'organismo  per  la  tenuta
          dell'albo unico dei promotori finanziari  stabiliscono  con
          protocollo di intesa le modalita' operative e i  tempi  del
          trasferimento delle funzioni,  gli  adempimenti  occorrenti
          per  dare  attuazione  al  nuovo   assetto   statutario   e
          organizzativo, nonche' le attivita' propedeutiche  connesse
          all'iscrizione con esonero  dalla  prova  valutativa  delle
          persone fisiche  consulenti  finanziari  autonomi  e  delle
          societa'  di  consulenza  finanziaria.   I   soggetti   che
          risultano iscritti, alla data di cui alla  lettera  a)  del
          presente comma, nell'albo unico  dei  promotori  finanziari
          tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4,  del
          decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto
          nell'albo unico dei consulenti finanziari.  Con  successive
          delibere da adottare, anche disgiuntamente, in  conformita'
          al predetto regolamento di cui al comma 36 e al  protocollo
          di intesa di cui al primo periodo del  presente  comma,  la
          CONSOB stabilisce: 
              a) la data di avvio dell'operativita'  dell'albo  unico
          dei consulenti finanziari; 
              b) la data di avvio dell'operativita' dell'organismo di
          vigilanza  e  tenuta   dell'albo   unico   dei   consulenti
          finanziari. 
              (Omissis)" 
              - Il decreto del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica 11  novembre  1998,  n.  472
          (Regolamento  recante  norme   per   l'individuazione   dei
          requisiti  di  onorabilita'  e  di   professionalita'   per
          l'iscrizione all'Albo unico dei  promotori  finanziari)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1999, n. 7. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          24 dicembre 2008, n. 206  (Regolamento  di  disciplina  dei
          requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e
          patrimoniali  per  l'iscrizione  all'albo   delle   persone
          fisiche consulenti finanziari) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          5  aprile  2012,  n.  66  (Regolamento  di  disciplina  dei
          requisiti patrimoniali e di indipendenza delle societa'  di
          consulenza   finanziaria,   nonche'   dei   requisiti    di
          professionalita',   onorabilita'   e   indipendenza   degli
          esponenti   aziendali   delle   societa'   di    consulenza
          finanziaria) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          maggio 2012, n. 124. 
              - Per il testo  degli  articoli  18  e  20  del  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si  vedano  le
          note all'articolo 2. 
              - Per il  testo  dell'articolo  1  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  si  vedano  le  note
          all'articolo 1. 
              -  Il  testo  dell'articolo  13  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita: 
              "Art. 13 Albo 
              In vigore dal 13 dicembre 20161. Fermo restando  quanto
          previsto  dalle   disposizioni   del   MVU   in   tema   di
          pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati,  la  Banca
          d'Italia iscrive in un apposito albo le banche  italiane  e
          le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche'
          le  succursali  delle  banche  comunitarie  stabilite   nel
          territorio della Repubblica. 
              2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
          l'iscrizione nell'albo.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo 12 agosto 2016, n. 176, cosi' recita: 
              "Art. 5. Disposizioni transitorie 
              1.  La  disciplina  in  materia  di   liquidazione   di
          operazioni  in  strumenti  finanziari  non  derivati  e  di
          societa' di  gestione  accentrata  oggetto  di  modifica  o
          abrogazione da parte del presente decreto,  e  le  relative
          disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato
          dalla Banca d'Italia e dalla Consob il  22  febbraio  2008,
          recante disciplina dei servizi di gestione  accentrata,  di
          liquidazione, dei sistemi  di  garanzia  e  delle  relative
          societa' di gestione, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana n. 54  del  4  marzo  2008,  come
          successivamente modificato, nonche' la relativa  disciplina
          sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformita' alle
          disposizioni   transitorie   previste   dall'articolo   69,
          paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. 
              2. Fino alla data di  applicazione  delle  disposizioni
          attuative della direttiva 2014/65/UE e  di  adeguamento  al
          regolamento  (UE)  n.  600/2014,  la  locuzione  «sedi   di
          negoziazione» si riferisce ai mercati  regolamentati  e  ai
          sistemi  multilaterali  di  negoziazione  e  la   locuzione
          «gestori» si  riferisce  alle  societa'  di  gestione,  per
          quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti  che
          gestiscono i sistemi  multilaterali  di  negoziazione,  per
          quanto concerne questi ultimi. 
              3. Il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica fino alla
          data di applicazione  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 909/2014. A  decorrere  dalla  medesima
          data, il comma 1 e' abrogato e il comma 1-bis e' sostituito
          dal seguente e rinumerato come comma 1: 
              «1. L'obbligo di rappresentazione in forma  scritturale
          previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE)
          n. 909/2014 puo' essere assolto tramite emissione  diretta,
          o immissione, in regime di dematerializzazione,  presso  un
          depositario centrale di  titoli  stabilito  nel  territorio
          della Repubblica,  o  presso  un  depositario  centrale  di
          titoli autorizzato alla  prestazione  transfrontaliera  dei
          servizi  nel  territorio   della   Repubblica,   ai   sensi
          dell'articolo 23 del medesimo regolamento». 
              4. A decorrere dalla data indicata dal comma 3 il comma
          2 dell'articolo 83-bis e' sostituito dal seguente: 
              «2.  Il  regolamento  indicato  dall'articolo  82  puo'
          prevedere che  siano  assoggettati  alla  disciplina  della
          presente sezione anche strumenti  finanziari  non  soggetti
          all'applicazione  dell'articolo   3,   paragrafo   1,   del
          regolamento (UE) n. 909/2014,  al  fine  di  agevolarne  la
          circolazione.». 
              5. Le modifiche al decreto legislativo 12 aprile  2001,
          n. 210, si applicano a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto.". 
              - Il  decreto  legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179,
          abrogato dal presente decreto, recava: 
              «Istituzione  di  procedure  di  conciliazione   e   di
          arbitrato, sistema di indennizzo  e  Fondo  per  la  tutela
          stragiudiziale dei risparmiatori  e  degli  investitori  in
          attuazione dell'articolo 27, commi  1  e  2,  della  L.  28
          dicembre 2005, n. 262»  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 ottobre 2007, n. 253. 
              - Il regolamento ministeriale del 26  giugno  1997,  n.
          329, recante (Norme di attuazione e di  integrazione  della
          riserva di attivita' prevista in favore  delle  imprese  di
          investimento e delle banche circa l'esercizio professionale
          nei confronti del pubblico dei servizi di investimento)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1997,  n.
          228. 
              - Per il testo  dell'articolo  4-terdecies  del  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si  vedano  le
          note all'articolo 1. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          600/2014 si vedano le note alle premesse. 
              - Per il  testo  dell'articolo  6  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  si  vedano  le  note
          all'articolo 2.