Art. 4 
 
           Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. L'articolo 98-sexies del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, e' abrogato. 
  2.  All'articolo  99,  comma  1,  lettere  f)  e  g),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le  parole:  «64,  comma  1-bis,
lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1». 
  3. All'articolo 100-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le offerte al pubblico condotte attraverso uno o  piu'  portali
per la raccolta di capitali possono  avere  ad  oggetto  soltanto  la
sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle piccole  e  medie
imprese, dalle imprese sociali  e  dagli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio o altre societa' di capitali  che  investono
prevalentemente in piccole e medie imprese.  Le  offerte  relative  a
strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese  devono  avere
un corrispettivo totale inferiore a quello determinato  dalla  Consob
ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  2468,  primo
comma, del codice civile, le quote di  partecipazione  in  piccole  e
medie imprese costituite  in  forma  di  societa'  a  responsabilita'
limitata  possono  costituire  oggetto  di  offerta  al  pubblico  di
prodotti finanziari, anche attraverso i portali per  la  raccolta  di
capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.»; 
    d) al comma 2 le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1» e le parole: «della start  up  innovativa,  della
PMI  innovativa  o  dell'impresa  sociale»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «della piccola e media impresa o dell'impresa sociale»; 
    e) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. In  alternativa  a  quanto  stabilito  dall'articolo  2470,
secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la
sottoscrizione   e   per   la   successiva   alienazione   di   quote
rappresentative del capitale di piccole e medie imprese e di  imprese
sociali costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata: 
  a) la sottoscrizione puo'  essere  effettuata  per  il  tramite  di
intermediari abilitati alla prestazione di uno o piu' dei servizi  di
investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a),  b),  c),
c-bis),   ed   e);   gli   intermediari   abilitati   effettuano   la
sottoscrizione  delle  quote  in  nome  proprio  e  per   conto   dei
sottoscrittori o degli acquirenti  che  abbiano  aderito  all'offerta
tramite portale; 
  b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli
intermediari abilitati  depositano  al  registro  delle  imprese  una
certificazione attestante la loro titolarita' di soci  per  conto  di
terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di
adesione pubblicate nel portale devono  espressamente  prevedere  che
l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa  e  qualora
l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo  di  cui  al
presente comma, comporta il contestuale e  obbligatorio  conferimento
di mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
  1) effettuino l'intestazione delle quote  in  nome  proprio  e  per
conto dei sottoscrittori, tenendo  adeguata  evidenza  dell'identita'
degli stessi e delle quote possedute; 
  2) rilascino, a  richiesta  del  sottoscrittore  o  del  successivo
acquirente,  una  certificazione  comprovante  la  titolarita'  delle
quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione
per l'esercizio dei diritti sociali, e' nominativamente  riferita  al
sottoscrittore, non e' trasferibile, neppure in via temporanea ne'  a
qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento  per  il
trasferimento della proprieta' delle quote; 
  3) consentano  ai  sottoscrittori  che  ne  facciano  richiesta  di
alienare le  quote  secondo  quanto  previsto  alla  lettera  c)  del
presente comma; 
  4) accordino  ai  sottoscrittori  e  ai  successivi  acquirenti  la
facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a  se
stessi delle quote di loro pertinenza; 
    c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o  del
successivo  acquirente  avviene  mediante  semplice  annotazione  del
trasferimento   nei   registri    tenuti    dall'intermediario;    la
scritturazione e il trasferimento non comportano costi  o  oneri  ne'
per l'acquirente ne' per l'alienante;  la  successiva  certificazione
effettuata dall'intermediario, ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti
sociali, sostituisce ed esaurisce le formalita' di  cui  all'articolo
2470, secondo comma, del codice civile.»; 
  f) al comma 2-ter le parole: «e' altresi' prevista apposita casella
o altra idonea modalita' per» sono sostituite dalle  seguenti:  «sono
altresi'  predisposte  apposite  idonee  modalita'   per   consentire
all'investitore di»; 
  g) al comma 2-quater il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di  strumenti
finanziari emessi da piccole e medie imprese  e  da  imprese  sociali
ovvero  di  quote  rappresentative  del  capitale   delle   medesime,
effettuati secondo le modalita' previste alle lettere  b)  e  c)  del
comma 2-bis del presente articolo, non necessita  della  stipulazione
di un contratto scritto.»; 
  h) il comma 2-quinquies e' abrogato. 
  4.  All'articolo  114,  comma  1,  secondo  periodo   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «64, comma 1, lettera
b)» sono sostituite dalle seguenti: «64, comma 2, lettera d)». 
 
          Note all'art. 4: 
              - L'articolo 98-sexies del citato  decreto  legislativo
          n. 58 del 1998, abrogato dal presente decreto, recava: 
              «Art. 98-sexies  Obblighi  relativi  alla  segnalazione
          delle violazioni». 
              -  Il  testo  dell'articolo  99  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 99 Poteri della Consob 
              1. La Consob puo': 
              a) sospendere in via  cautelare,  per  un  periodo  non
          superiore  a  dieci  giorni  lavorativi   consecutivi   per
          ciascuna  volta,  l'offerta  avente  ad  oggetto  strumenti
          finanziari comunitari,  in  caso  di  fondato  sospetto  di
          violazione delle disposizioni del  presente  Capo  o  delle
          relative norme di attuazione; 
              b) sospendere in via  cautelare,  per  un  periodo  non
          superiore a novanta giorni,  l'offerta  avente  ad  oggetto
          prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in  caso
          di fondato sospetto di violazione  delle  disposizioni  del
          presente Capo o delle relative norme di attuazione; 
              c) vietare l'offerta nel  caso  in  cui  abbia  fondato
          sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni  del
          presente Capo o le relative norme di attuazione; 
              d) vietare l'offerta in caso  di  accertata  violazione
          delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere  a)
          o b); 
              e)  rendere  pubblico  il  fatto  che   l'offerente   o
          l'emittente non ottempera ai propri obblighi; 
              f) fermo  restando  il  potere  previsto  nell'articolo
          66-quater, comma 1, puo' chiedere alla societa' di gestione
          del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo
          non superiore a dieci  giorni  lavorativi  consecutivi  per
          ciascuna  volta,   delle   negoziazioni   in   un   mercato
          regolamentato in caso di  fondato  sospetto  di  violazione
          delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme
          di attuazione; 
              g) fermo  restando  il  potere  previsto  nell'articolo
          66-quater, comma 1, puo' chiedere alla societa' di gestione
          di vietare le negoziazioni in un mercato  regolamentato  in
          caso  di  accertata  violazione  delle   disposizioni   del
          presente Capo e delle relative norme di attuazione. 
              2. Qualora la Consob, quale autorita' competente  dello
          Stato  membro  ospitante,  rilevi  irregolarita'   commesse
          dall'emittente  o   dai   soggetti   abilitati   incaricati
          dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne
          informa   l'autorita'   competente   dello   Stato   membro
          d'origine. 
              3. Se, nonostante  le  misure  adottate  dall'autorita'
          competente dello Stato  membro  d'origine  o  perche'  tali
          misure si rivelano inadeguate, l'emittente  o  il  soggetto
          abilitato   incaricato   dell'offerta   perseverano   nella
          violazione delle disposizioni legislative  o  regolamentari
          pertinenti, la Consob, dopo  averne  informato  l'autorita'
          competente dello Stato membro d'origine,  adotta  tutte  le
          misure   opportune   per    tutelare    gli    investitori.
          Dell'adozione di tali misure  la  Consob  informa  al  piu'
          presto la Commissione europea.". 
              - Il testo dell'articolo  100-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  100-ter  Offerte  attraverso  portali   per   la
          raccolta di capitali 
              1. Le offerte al pubblico  condotte  attraverso  uno  o
          piu' portali per la raccolta di capitali possono  avere  ad
          oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti  finanziari
          emessi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese sociali
          e dagli organismi di investimento collettivo del  risparmio
          o altre societa' di capitali che investono  prevalentemente
          in piccole e medie imprese. Le offerte relative a strumenti
          finanziari emessi da piccole e medie imprese  devono  avere
          un corrispettivo  totale  inferiore  a  quello  determinato
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma  1,  lettera
          c). 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  2468,
          primo comma, del codice civile, le quote di  partecipazione
          in piccole e medie imprese costituite in forma di  societa'
          a responsabilita' limitata possono  costituire  oggetto  di
          offerta  al  pubblico   di   prodotti   finanziari,   anche
          attraverso i portali  per  la  raccolta  di  capitali,  nei
          limiti previsti dal presente decreto. 
              2. La Consob determina la disciplina  applicabile  alle
          offerte di cui  al  comma  1,  al  fine  di  assicurare  la
          sottoscrizione da  parte  di  investitori  professionali  o
          particolari   categorie   di   investitori   dalla   stessa
          individuate  di  una  quota  degli   strumenti   finanziari
          offerti, quando l'offerta non sia riservata  esclusivamente
          a clienti professionali,  e  di  tutelare  gli  investitori
          diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di
          controllo della piccola  e  media  impresa  o  dell'impresa
          sociale  cedano   le   proprie   partecipazioni   a   terzi
          successivamente all'offerta. 
              2-bis. In alternativa a quanto stabilito  dall'articolo
          2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo  36,
          comma 1-bis, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e
          per la successiva alienazione di quote rappresentative  del
          capitale di piccole e medie imprese e  di  imprese  sociali
          costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata: 
              a) la sottoscrizione  puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o
          piu' dei servizi di investimento previsti dall'articolo  1,
          comma  5,  lettere  a),  b),  c),  c-bis),   ed   e);   gli
          intermediari abilitati effettuano la  sottoscrizione  delle
          quote in nome proprio e  per  conto  dei  sottoscrittori  o
          degli acquirenti che abbiano  aderito  all'offerta  tramite
          portale; 
              b) entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  chiusura
          dell'offerta,  gli  intermediari  abilitati  depositano  al
          registro delle imprese  una  certificazione  attestante  la
          loro titolarita' di soci per conto di terzi,  sopportandone
          il relativo costo; a tale fine, le condizioni  di  adesione
          pubblicate nel portale devono espressamente  prevedere  che
          l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e
          qualora  l'investitore  decida  di  avvalersi  del   regime
          alternativo  di  cui  al  presente   comma,   comporta   il
          contestuale e obbligatorio  conferimento  di  mandato  agli
          intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
              1)  effettuino  l'intestazione  delle  quote  in   nome
          proprio e per conto dei  sottoscrittori,  tenendo  adeguata
          evidenza  dell'identita'  degli  stessi   e   delle   quote
          possedute; 
              2) rilascino, a  richiesta  del  sottoscrittore  o  del
          successivo acquirente, una  certificazione  comprovante  la
          titolarita' delle quote; tale certificazione ha  natura  di
          puro titolo di legittimazione per l'esercizio  dei  diritti
          sociali, e' nominativamente riferita al sottoscrittore, non
          e' trasferibile, neppure in via temporanea ne' a  qualsiasi
          titolo, a terzi e non costituisce valido strumento  per  il
          trasferimento della proprieta' delle quote; 
              3)  consentano  ai  sottoscrittori  che   ne   facciano
          richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla
          lettera c) del presente comma; 
              4)  accordino  ai  sottoscrittori   e   ai   successivi
          acquirenti la facolta'  di  richiedere,  in  ogni  momento,
          l'intestazione diretta a se  stessi  delle  quote  di  loro
          pertinenza; 
              c)  l'alienazione  delle   quote   da   parte   di   un
          sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante
          semplice annotazione del trasferimento nei registri  tenuti
          dall'intermediario; la scritturazione  e  il  trasferimento
          non comportano costi o oneri ne' per l'acquirente  ne'  per
          l'alienante;  la   successiva   certificazione   effettuata
          dall'intermediario,  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti
          sociali, sostituisce ed  esaurisce  le  formalita'  di  cui
          all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile. 
              2-ter. Il regime  alternativo  di  trasferimento  delle
          quote  di  cui  al  comma  2-bis  deve  essere  chiaramente
          indicato  nel  portale,  ove  sono   altresi'   predisposte
          apposite idonee modalita' per consentire all'investitore di
          esercitare  l'opzione  ovvero  indicare   l'intenzione   di
          applicare il regime ordinario  di  cui  all'articolo  2470,
          secondo comma, del codice civile e all'articolo  36,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. 
              2-quater. L'esecuzione di  sottoscrizioni,  acquisti  e
          alienazioni di strumenti finanziari  emessi  da  piccole  e
          medie  imprese  e  da  imprese  sociali  ovvero  di   quote
          rappresentative del  capitale  delle  medesime,  effettuati
          secondo le modalita' previste alle  lettere  b)  e  c)  del
          comma 2-bis del  presente  articolo,  non  necessita  della
          stipulazione di un contratto scritto.  Ogni  corrispettivo,
          spesa o onere gravante  sul  sottoscrittore,  acquirente  o
          alienante deve essere indicato  nel  portale  dell'offerta,
          con  separata  e  chiara  evidenziazione  delle  condizioni
          praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche'
          in  apposita  sezione  del   sito   internet   di   ciascun
          intermediario.   In   difetto,   nulla   e'   dovuto   agli
          intermediari. 
              2-quinquies. (abrogato).". 
              -  Il  testo  dell'articolo  114  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 114 Comunicazioni al pubblico 
              1.  Fermi  gli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  da
          specifiche disposizioni di  legge,  gli  emittenti  quotati
          comunicano al  pubblico,  senza  indugio,  le  informazioni
          privilegiate  di  cui  all'articolo  181   che   riguardano
          direttamente detti emittenti e le societa' controllate.  La
          CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i  termini
          di comunicazione  delle  informazioni,  ferma  restando  la
          necessita' di pubblicazione tramite mezzi  di  informazione
          su giornali quotidiani nazionali,  detta  disposizioni  per
          coordinare le funzioni attribuite alla societa' di gestione
          del mercato con le proprie e puo'  individuare  compiti  da
          affidarle  per  il  corretto  svolgimento  delle   funzioni
          previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d). 
              2. Gli emittenti quotati impartiscono  le  disposizioni
          occorrenti affinche'  le  societa'  controllate  forniscano
          tutte le notizie necessarie per adempiere gli  obblighi  di
          comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
          trasmettono tempestivamente le notizie richieste. 
              3. Gli emittenti  quotati  possono,  sotto  la  propria
          responsabilita', ritardare  la  comunicazione  al  pubblico
          delle   informazioni   privilegiate,   al   fine   di   non
          pregiudicare i loro legittimi interessi,  nelle  ipotesi  e
          alle condizioni stabilite  dalla  Consob  con  regolamento,
          sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico  su
          fatti e circostanze essenziali e che  gli  stessi  soggetti
          siano in grado di garantirne la  riservatezza.  La  CONSOB,
          con regolamento, puo'  stabilire  che  l'emittente  informi
          senza  indugio  la  stessa  autorita'  della  decisione  di
          ritardare  la  divulgazione  al  pubblico  di  informazioni
          privilegiate e puo'  individuare  le  misure  necessarie  a
          garantire che il pubblico sia correttamente informato. 
              4. Qualora i  soggetti  indicati  al  comma  1,  o  una
          persona  che  agisca  in  loro  nome  o  per  loro   conto,
          comunichino  nel  normale  esercizio  del   lavoro,   della
          professione, della funzione o dell'ufficio le  informazioni
          indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad  un
          obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
          contrattuale, gli stessi soggetti indicati al  comma  1  ne
          danno integrale comunicazione al pubblico,  simultaneamente
          nel caso di divulgazione intenzionale e  senza  indugio  in
          caso di divulgazione non intenzionale. 
              5. La CONSOB puo', anche in  via  generale,  richiedere
          agli  emittenti,  ai  soggetti  che  li  controllano,  agli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione  e
          controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
          una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo  120  o
          che partecipano a un patto previsto dall'articolo  122  che
          siano resi pubblici, con le modalita'  da  essa  stabilite,
          notizie  e  documenti  necessari  per  l'informazione   del
          pubblico. In caso di  inottemperanza,  la  CONSOB  provvede
          direttamente a spese del soggetto inadempiente. 
              6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano
          e gli emittenti quotati aventi l'Italia come  Stato  membro
          d'origine  oppongano,  con  reclamo  motivato,  che   dalla
          comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta  ai
          sensi del comma 5, possa derivare  loro  grave  danno,  gli
          obblighi di comunicazione sono sospesi.  La  CONSOB,  entro
          sette  giorni,  puo'   escludere   anche   parzialmente   o
          temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre
          che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
          circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il  reclamo
          si intende accolto. 
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          di controllo o di direzione in un  emittente  quotato  e  i
          dirigenti  che  abbiano  regolare  accesso  a  informazioni
          privilegiate indicate al comma 1 e detengano il  potere  di
          adottare  decisioni  di  gestione  che   possono   incidere
          sull'evoluzione e sulle prospettive  future  dell'emittente
          quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno  pari  al
          10 per cento  del  capitale  sociale,  nonche'  ogni  altro
          soggetto  che   controlla   l'emittente   quotato,   devono
          comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni,  aventi
          ad oggetto azioni emesse dall'emittente o  altri  strumenti
          finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
          interposta  persona.   Tale   comunicazione   deve   essere
          effettuata anche dal coniuge non separato  legalmente,  dai
          figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
          parenti  e  gli  affini  conviventi  dei   soggetti   sopra
          indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
          con regolamento, in attuazione della  direttiva  2004/72/CE
          della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB  individua
          con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita'  e  i
          termini delle comunicazioni, le modalita' e  i  termini  di
          diffusione al pubblico delle informazioni, nonche'  i  casi
          in cui detti obblighi si applicano  anche  con  riferimento
          alle societa' in  rapporto  di  controllo  con  l'emittente
          nonche' ad ogni altro  ente  nel  quale  i  soggetti  sopra
          indicati svolgono le funzioni previste  dal  primo  periodo
          del presente comma. 
              8. I soggetti che producono  o  diffondono  ricerche  o
          valutazioni, con l'esclusione  delle  societa'  di  rating,
          riguardanti gli strumenti finanziari indicati  all'articolo
          180,  comma  1,  lettera  a),  o  gli  emittenti  di   tali
          strumenti, nonche' i soggetti che  producono  o  diffondono
          altre informazioni che raccomandano o propongono  strategie
          di investimento destinate ai canali di  divulgazione  o  al
          pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
          e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
          di  interessi  riguardo  agli  strumenti   finanziari   cui
          l'informazione si riferisce. 
              9. La CONSOB stabilisce con regolamento: 
              a) disposizioni di attuazione del comma 8; 
              b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle
          informazioni indicate al comma  8  prodotte  o  diffuse  da
          emittenti quotati  o  da  soggetti  abilitati,  nonche'  da
          soggetti in rapporto di controllo con essi. 
              10.  Fatto  salvo  il  disposto   del   comma   8,   le
          disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a),  non
          si  applicano  ai   giornalisti   soggetti   a   norme   di
          autoregolamentazione   equivalenti    purche'    la    loro
          applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti.  La
          CONSOB  valuta,  preventivamente  e  in  via  generale,  la
          sussistenza di dette condizioni. 
              11. Le istituzioni che diffondono al  pubblico  dati  o
          statistiche idonei ad influenzare sensibilmente  il  prezzo
          degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma
          1, lettera a), devono divulgare tali informazioni  in  modo
          corretto e trasparente. 
              12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
          finanziari per i quali sia stata presentata  una  richiesta
          di ammissione alle negoziazioni nei  mercati  regolamentati
          italiani.