Art. 6 
 
Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
                                 58) 
 
  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7, secondo periodo, le parole: «nell'articolo 1,  comma
6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto
e altre operazioni in uso sui mercati, e g)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente  alla
conclusione di contratti di riporto e altre  operazioni  in  uso  sui
mercati, e numero 4)»; 
  b) al comma 9  le  parole:  «negoziazione  per  conto  terzi»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «esecuzione  di  ordini  per  conto  dei
clienti»; 
  c) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  «12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo  unico  nazionale  si
applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b) e lettera c-bis),  2  e
2-bis; 6-bis e 6-ter, in quanto compatibili; 7-bis; 21; 22;  23;  24;
24-bis; 25; 25-bis; 31; 32;  167;  187-quinquiesdecies;  190;  190.4;
193-sexies;  194-bis;  194-quater;  194-septies;   195;   195-bis   e
196-bis.»; 
    d) al comma 14, ultimo periodo, la  parola:  «53»  e'  sostituita
dalla seguente: «7-sexies». 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  testo  dell'articolo  201  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 201 Agenti di cambio 
              1. Sono sciolti, a cura del Consiglio  Nazionale  degli
          ordini degli agenti di  cambio,  gli  Ordini  professionali
          previsti dall'articolo 3 della legge  29  maggio  1967,  n.
          402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e  di
          Roma. 
              2.  Gli  agenti  di  cambio  sono   iscritti   all'Albo
          professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma
          1, al quale affluiscono i  pagamenti  della  tassa  annuale
          fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione
          al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5
          e 6. L'Ordine e' tenuto a conservare i libri  degli  agenti
          di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale. 
              3. Restano ferme le altre disposizioni  previste  dalla
          legge 29 maggio 1967, n. 402. Non  possono  essere  banditi
          concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli  agenti  di
          cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5
          e 6 al compimento del settantesimo anno di eta'. Gli agenti
          di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge
          23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella  posizione  di
          fuori ruolo al compimento del  settantesimo  anno  di  eta'
          conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica. 
              4. Le disponibilita' del Fondo comune degli  agenti  di
          cambio e delle cauzioni esistenti alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto  sono  restituite  agli  aventi
          diritto. 
              5. Gli agenti di  cambio  in  carica  che  siano  soci,
          amministratori, dirigenti, dipendenti  o  collaboratori  di
          SIM, di banche o di societa' di gestione del risparmio sono
          iscritti  in  un  ruolo  speciale  tenuto   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Essi  non  possono  prestare
          servizi  di  investimento  e  possono   essere   dirigenti,
          dipendenti o collaboratori soltanto  di  uno  dei  predetti
          intermediari.  Essi  restano  individualmente  assoggettati
          alle incompatibilita' previste dal comma 11. 
              6. Gli  agenti  di  cambio  in  carica  che  non  siano
          iscritti nel ruolo  speciale  previsto  dal  comma  5  sono
          iscritti nel ruolo unico  nazionale  tenuto  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              7. Gli  agenti  di  cambio  iscritti  nel  ruolo  unico
          nazionale  possono  svolgere  i  servizi  di   investimento
          indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis),  d),
          e) ed f). Essi possono svolgere  altresi'  l'offerta  fuori
          sede  dei  propri  servizi  di  investimento  e  i  servizi
          accessori indicati nell'Allegato I, Sezione  B,  numero  2,
          limitatamente alla conclusione di contratti  di  riporto  e
          altre operazioni in uso sui mercati, e numero  4),  nonche'
          attivita' connesse e strumentali, ferme restando le riserve
          di attivita' previste dalla legge. 
              8. Gli  agenti  di  cambio  iscritti  nel  ruolo  unico
          nazionale devono tenere  le  scritture  contabili  previste
          dagli articoli  2214  e  seguenti  del  codice  civile;  la
          CONSOB, con proprio regolamento,  stabilisce  le  modalita'
          del controllo contabile da parte di societa'  di  revisione
          iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161. 
              9. Il mancato esercizio del servizio di  esecuzione  di
          ordini per conto  dei  clienti  per  un  periodo  di  tempo
          superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  presenza  di
          comprovati motivi di salute,  puo'  prorogare,  sentita  la
          CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi. 
              10. Per l'esercizio dei  servizi  di  investimento  gli
          agenti  di  cambio  aderiscono  ai  sistemi  di  indennizzo
          previsti     dall'articolo     59.     Il     coordinamento
          dell'operativita'  dei  sistemi  di   indennizzo   con   la
          procedura  di   fallimento   dell'agente   di   cambio   e'
          disciplinato dal  regolamento  previsto  dall'articolo  59,
          comma 3. 
              11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo
          unico  nazionale  e'  incompatibile  con   l'esercizio   di
          qualsiasi attivita' commerciale, con la  partecipazione  in
          qualita' di soci illimitatamente responsabili  in  societa'
          di qualsiasi natura, con la qualita'  di  amministratore  o
          dirigente di societa' che esercitano attivita'  commerciale
          e,   in   particolare,   con   la   qualita'   di    socio,
          amministratore, dirigente, dipendente  o  collaboratore  di
          banche, SIM, societa' di gestione del risparmio e  di  ogni
          altro intermediario finanziario. 
              12. Agli agenti di  cambio  iscritti  nel  ruolo  unico
          nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera  b)
          e lettera c-bis), 2 e  2-bis;  6-bis  e  6-ter,  in  quanto
          compatibili; 7-bis; 21; 22; 23; 24; 24-bis; 25; 25-bis; 31;
          32;  167;  187-quinquiesdecies;  190;  190.4;   193-sexies;
          194-bis; 194-quater; 194-septies; 195; 195-bis e 196-bis. 
              13. E' vietato agli agenti di cambio compiere anche per
          interposta persona qualsiasi  negoziazione  in  proprio  di
          strumenti finanziari, salvo  i  casi  di  investimento  del
          patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente
          comunicati alla CONSOB. 
              14. Il Presidente della CONSOB  puo'  disporre  in  via
          d'urgenza, ove  ricorrano  situazioni  di  pericolo  per  i
          clienti o per i  mercati,  la  sospensione  dell'agente  di
          cambio iscritto nel ruolo  unico  nazionale  dall'esercizio
          delle attivita' svolte e la nomina di  un  commissario  che
          assume la gestione delle attivita' stesse quando  risultino
          gravi   violazioni   delle   disposizioni   legislative   o
          amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo
          7-sexies. 
              15. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  della  CONSOB,  puo'  disporre  con  decreto   la
          cancellazione  dell'agente  di  cambio  dal   ruolo   unico
          nazionale qualora le irregolarita' o  le  violazioni  delle
          disposizioni  legislative   o   amministrative   siano   di
          eccezionale gravita'. Il provvedimento puo' essere adottato
          anche su proposta del commissario previsto dal comma  14  o
          su richiesta dell'agente di cambio. 
              16. Nel  caso  previsto  dal  comma  15,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  nomina   un   commissario
          preposto alla tutela e alla restituzione dei  patrimoni  di
          proprieta' dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle
          sue funzioni e' pubblico ufficiale; egli si  affianca  agli
          organi  delle  procedure  concorsuali,  ove  disposte.   Il
          Ministero puo' prevedere  speciali  cautele  e  limitazioni
          all'attivita' del commissario e procedere alla sua revoca o
          sostituzione.  L'indennita'  spettante  al  commissario  e'
          determinata dal Ministero ed e'  a  carico  dell'agente  di
          cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono
          essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente
          di cambio, su  proposta  della  CONSOB  o  del  commissario
          nominato ai sensi del comma 14,  ovvero  su  richiesta  dei
          clienti. 
              17. La cancellazione dell'agente di  cambio  dal  ruolo
          unico  nazionale  consegue  di   diritto   all'accertamento
          giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al
          tribunale   civile   l'insolvenza   dichiarata   ai   sensi
          dell'articolo 72. 
              18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si  applica
          l'articolo 190.".