Art. 2 
 
 
                Modifiche all'articolo 15 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 
 
  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  «La  domanda  di
partecipazione al concorso  e  i  relativi  allegati  sono  inoltrati
esclusivamente  per  via  telematica  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Le
pubblicazioni scientifiche, in regola con le  norme  contenute  nella
legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  successive  modificazioni,  possono
essere inviate per via telematica o,  qualora  non  sia  diversamente
previsto dal bando  di  concorso,  a  mezzo  posta  raccomandata  con
ricevuta di ritorno, entro il termine per l'inoltro della domanda. Il
bando puo' prevedere  che  le  eventuali  pubblicazioni  scientifiche
siano esibite in un numero non superiore a dieci  e  con  l'eventuale
indicazione, da parte del candidato, dell'ordine in cui se ne  chiede
l'esame da parte della commissione.»; 
    b) al terzo comma: 
      1) all'alinea, secondo  periodo,  sono  soppresse  le  seguenti
parole: «appartenenti alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 6)
7) e 8) della legge»; 
      2) e' soppresso il numero 4); 
    c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      «Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un  curriculum,
corredato  dei  titoli  utili  ai  fini  della  valutazione  di   cui
all'articolo 18 e recante l'indicazione degli studi  compiuti,  degli
esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di
ogni  altra   attivita'   scientifica   e   didattica   eventualmente
esercitata, il certificato rilasciato dalla  competente  universita',
attestante le  votazioni  riportate  nei  singoli  esami  speciali  e
nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonche', per
i candidati appartenenti alle categorie  indicate  nell'articolo  14,
numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge, copia dello stato matricolare
e le note di qualifica, ove prescritte.»; 
    d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: 
      «I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonche' le
dichiarazioni rese, devono  essere  autocertificati  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  214  del  1973,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 15 (Domanda di  ammissione  al  concorso).  -  Le
          domande di ammissione al concorso debbono essere presentate
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine
          stabilito dal bando. 
              La domanda di partecipazione al concorso e  i  relativi
          allegati sono inoltrati esclusivamente per  via  telematica
          secondo le modalita' di cui  all'articolo  65  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.   82.   Le   pubblicazioni
          scientifiche, in regola con le norme contenute nella  legge
          22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni,  possono
          essere inviate  per  via  telematica  o,  qualora  non  sia
          diversamente previsto dal bando di concorso, a mezzo  posta
          raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine  per
          l'inoltro della domanda. Il bando  puo'  prevedere  che  le
          eventuali pubblicazioni scientifiche siano  esibite  in  un
          numero non superiore a dieci e con l'eventuale indicazione,
          da parte del candidato, dell'ordine in  cui  se  ne  chiede
          l'esame da parte della commissione. 
              Nella domanda tutti i candidati debbono  dichiarare  la
          data ed  il  luogo  di  nascita,  il  proprio  domicilio  e
          l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare
          al concorso. I candidati debbono altresi' dichiarare: 
                1) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
                2)  il  comune,  nelle  cui  liste  elettorali   sono
          iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione  o  della
          cancellazione dalle liste medesime; 
                3) le eventuali condanne penali riportate  (anche  se
          sia stata concessa amnistia,  condono,  indulto  o  perdono
          giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti,
          dei quali deve essere specificata la natura; 
                4) (Soppresso). 
              Alla domanda  debbono  essere  allegati,  oltre  ad  un
          curriculum,  corredato  dei  titoli  utili  ai  fini  della
          valutazione di cui all'articolo 18 e recante  l'indicazione
          degli studi compiuti,  degli  esami  superati,  dei  titoli
          conseguiti, degli  incarichi  ricoperti  e  di  ogni  altra
          attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata,
          il certificato  rilasciato  dalla  competente  universita',
          attestante  le  votazioni  riportate  nei   singoli   esami
          speciali  e  nell'esame  finale  del  corso  di  laurea  in
          giurisprudenza, nonche', per i candidati appartenenti  alle
          categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3),  4)
          e 5) della legge, copia dello stato matricolare e  le  note
          di qualifica, ove prescritte. 
              I titoli dichiarati nella  domanda  e  negli  allegati,
          nonche'    le    dichiarazioni    rese,    devono    essere
          autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              I  candidati,  che   intendono   sostenere   la   prova
          facoltativa di lingua straniera,  debbono  farne  richiesta
          nella domanda, indicando quelle  prescelte  in  numero  non
          superiore a due.».