Art. 3 Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le anzianita' di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.»; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Requisiti di ammissione - Esclusione dal concorso). - I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la rappresentazione delle domande, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 7) e 8), della legge. Le anzianita' di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.».