Art. 3 
 
 
                Modifiche all'articolo 16 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le anzianita' di
cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche  cumulativamente,
assumendo come requisito temporale minimo il piu'  lungo  tra  quelli
richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in
ogni momento, con decreto motivato del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  sentito  il  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
amministrativa.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  214  del  1973,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 16 (Requisiti  di  ammissione  -  Esclusione  dal
          concorso). - I requisiti di ammissione al concorso  debbono
          essere posseduti alla data di scadenza  del  termine  utile
          per  la  rappresentazione  delle  domande,  eccettuato   il
          requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art.
          14, numeri 7) e 8), della legge. 
              Le anzianita' di cui all'articolo 14 della  legge  sono
          valutate anche cumulativamente,  assumendo  come  requisito
          temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per  le
          varie categorie fatte valere dal candidato. 
              L'esclusione dal concorso  per  difetto  dei  requisiti
          prescritti  puo'  essere  disposta  in  ogni  momento,  con
          decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri,
          sentito  il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
          amministrativa.».