Art. 4 
 
 
                Modifiche all'articolo 17 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 
 
  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 214, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Con
il  decreto  di  nomina  dei  componenti  della  commissione  di  cui
all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n.  186,  possono  essere
nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi
in caso di assenza od impedimento.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  214  del  1973,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 17 (Commissione esaminatrice). - Con  il  decreto
          di  nomina  dei  componenti  della   commissione   di   cui
          all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono
          essere  nominati  i  commissari  supplenti,   destinati   a
          sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. 
              Per  le  prove  facoltative  di  lingue  straniere   la
          commissione e' integrata, ove occorra, da  membri  aggiunti
          per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. 
              La  commissione  e'   assistita,   per   l'ufficio   di
          segreteria, da un impiegato della  carriera  direttiva,  di
          qualifica non inferiore a direttore di sezione.».