Art. 4 Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Commissione esaminatrice). - Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione e' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. La commissione e' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.».