Art. 5 
 
 
                Modifiche all'articolo 18 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 
 
  1. L'articolo 18 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 214 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni  commissario  dispone  di
dieci  punti,  per  la  valutazione  del  complesso  dei  titoli.  La
valutazione dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati
che abbiano consegnato tutte  le  prove  scritte,  prima  dell'inizio
della relativa correzione.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  214  del  1973,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 18 (Valutazione dei titoli). -  Ogni  commissario
          dispone di dieci punti, per la  valutazione  del  complesso
          dei titoli. La valutazione dei titoli  e'  effettuata  solo
          nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le
          prove   scritte,   prima   dell'inizio    della    relativa
          correzione.»