Art. 6 
 
 
                Modifiche all'articolo 19 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 
 
  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Prove  scritte  e
orali»; 
    b) al primo comma e' inserito, alla fine,  il  seguente  periodo:
«La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove
scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri  per
la valutazione delle prove scritte e orali.»; 
    c) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8
e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi
di accesso  alla  magistratura  ordinaria,  per  quanto  concerne  le
garanzie di anonimato delle prove scritte, il raggruppamento  in  una
unica busta delle  buste  contenenti  gli  elaborati  di  uno  stesso
candidato, l'esame nella medesima seduta  degli  elaborati  stessi  e
l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  di  essi   del   relativo
punteggio, i casi di annullamento  dell'esame  e  la  verbalizzazione
delle  attivita'  della  commissione.  Il  bando   indica   ulteriori
modalita' per  assicurare  che  la  valutazione  dei  titoli  avvenga
salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte.»; 
    d)  al  quarto  comma,  alla  fine,  le   parole:   «trentacinque
cinquantesimi.»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «trentacinque
cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque  cinquantesimi
di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  214  del  1973,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 19 (Prove scritte e orali). - Gli esami  constano
          di  quattro  prove  scritte  e  di  una  prova  orale.   La
          commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle
          prove scritte, l'ordine di correzione delle predette  prove
          e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. 
              Le  prove  scritte  consistono  nello  svolgimento   di
          quattro temi (tre teorici ed uno  pratico)  sulle  seguenti
          materie: 
                1) diritto privato; 
                2) diritto amministrativo; 
                  3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
                  4) diritto amministrativo (prova pratica). 
              Ai fini della  valutazione  delle  prove  scritte  ogni
          commissario dispone di dieci punti per ciascuna  prova.  Si
          applicano, in quanto compatibili,  le  norme  di  cui  agli
          articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860,
          relativo  ai  concorsi   di   accesso   alla   magistratura
          ordinaria, per quanto concerne  le  garanzie  di  anonimato
          delle prove scritte, il raggruppamento in una  unica  busta
          delle  buste  contenenti  gli  elaborati  di   uno   stesso
          candidato, l'esame nella medesima  seduta  degli  elaborati
          stessi e l'assegnazione contemporanea a  ciascuno  di  essi
          del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e
          la verbalizzazione delle attivita'  della  commissione.  Il
          bando indica ulteriori  modalita'  per  assicurare  che  la
          valutazione  dei  titoli  avvenga  salvaguardando  comunque
          l'anonimato delle prove scritte. 
              Sono ammessi alla  prova  orale  i  candidati  i  quali
          abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi
          nel complesso delle prove scritte, purche'  in  nessuna  di
          esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi;
          la valutazione inferiore a  trentacinque  cinquantesimi  di
          una delle  prove  scritte  preclude  la  valutazione  delle
          altre. 
              La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  delle
          prove scritte,  sul  diritto  costituzionale,  sul  diritto
          penale,  sul  diritto  processuale  civile  e  penale,  sul
          diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto  del
          lavoro, sull'economia politica. 
              Le prove facoltative di lingua straniera sono  soltanto
          orali. 
              Nella prova orale i  candidati  debbono  riportare  non
          meno di quaranta cinquantesimi. 
              La valutazione complessiva e'  costituita  dalla  somma
          del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei  punti
          riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della
          prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli  e
          per le prove scritte ed orale la commissione  aggiunge  non
          piu'  di  due  punti  per  ogni  lingua  straniera  che  il
          concorrente  dimostri  di  conoscere  in  modo  da  poterla
          parlare e scrivere correttamente.».