Art. 6 Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Prove scritte e orali»; b) al primo comma e' inserito, alla fine, il seguente periodo: «La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.»; c) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne le garanzie di anonimato delle prove scritte, il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e la verbalizzazione delle attivita' della commissione. Il bando indica ulteriori modalita' per assicurare che la valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte.»; d) al quarto comma, alla fine, le parole: «trentacinque cinquantesimi.» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Prove scritte e orali). - Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 1) diritto privato; 2) diritto amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne le garanzie di anonimato delle prove scritte, il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e la verbalizzazione delle attivita' della commissione. Il bando indica ulteriori modalita' per assicurare che la valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orale la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.».