Art. 7 Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. All'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, le parole: «sotto condizione sospensiva dell'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo l'accertamento».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Graduatoria). - Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.».