Art. 10 
 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. Le sanzioni  di  cui  al  presente  decreto  sono  irrogate  dal
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali.   Restano   ferme   le
competenze degli organi preposti, ai sensi della  normativa  vigente,
all'accertamento delle violazioni in materia. 
  2.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione  delle
sanzioni previste dal presente decreto si applicano  le  disposizioni
di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
689, e le relative norme di attuazione, nonche', ove ne  ricorrano  i
presupposti, le disposizioni  dell'articolo  1,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
 
          Note all'art. 10: 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4, del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, (Disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla  normativa   europea),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: 
              «Art. 1.  (Disposizioni urgenti in materia di controlli
          sulle imprese agricole, istituzione del registro unico  dei
          controlli   sulle   imprese   agricole   e    potenziamento
          dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).  -
          (Omissis). 
              3.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare, per le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo  di
          controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la  prima
          volta   l'esistenza   di   violazioni   sanabili,   diffida
          l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate  entro
          il  termine  di  venti  giorni  dalla  data  di   ricezione
          dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose  o
          pericolose  dell'illecito  amministrativo.  Per  violazioni
          sanabili  si  intendono  errori  e  omissioni  formali  che
          comportano una mera operazione di  regolarizzazione  ovvero
          violazioni le cui conseguenze  dannose  o  pericolose  sono
          eliminabili.  In  caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          prescrizioni contenute nella diffida  di  cui  al  presente
          comma, entro il termine  indicato,  l'organo  di  controllo
          procede  ad   effettuare   la   contestazione,   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tale ipotesi e'  esclusa  l'applicazione  dell'articolo  16
          della citata legge n. 689 del 1981. 
              4.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della sola  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  se  gia'
          consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma,
          determinata ai sensi dell'articolo 16, primo  comma,  della
          citata legge n. 689 del 1981, e'  ridotta  del  trenta  per
          cento se il pagamento e'  effettuato  entro  cinque  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione. La  disposizione
          di cui al primo periodo si applica  anche  alle  violazioni
          contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  purche'   l'interessato   effettui   il
          pagamento e trasmetta la relativa  quietanza  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto all'autorita'  competente,
          di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
          all'organo che ha accertato la violazione.».