Art. 14 
 
 
                      Modifiche degli allegati 
 
  1.  Gli  allegati  tecnici  al  presente  decreto  possono   essere
modificati  con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  acquisiti  i  pareri  del  Ministro  dello
sviluppo economico e della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.