Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»; b) riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura puo' dare luogo a scalfitture del pericarpo; c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.