Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa,  L.)
ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»; 
    b) riso semigreggio (o integrale):  il  prodotto  ottenuto  dalla
sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il
processo di sbramatura puo' dare luogo a scalfitture del pericarpo; 
    c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso  greggio
con  completa  asportazione  della  lolla  e  successiva  parziale  o
completa asportazione del pericarpo e del germe.