Art. 3 
 
 
       Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento 
 
  1. Il riso e' classificato nei seguenti gruppi: 
    a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario; 
    b) riso a grani medi ovvero riso medio; 
    c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; 
    d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B. 
  2.  Le  definizioni  dei  gruppi  di  cui  al  comma  1   e   delle
caratteristiche qualitative dei grani sono riportate nell'allegato 1.
Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da
considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato. 
  3. La denominazione dell'alimento e' costituita dal nome di uno dei
gruppi indicati al  comma  1.  La  denominazione  dell'alimento  puo'
essere accompagnata dal nome di tutte le varieta'  di  riso  greggio,
elencate e descritte nel registro di cui all'articolo 6,  da  cui  il
riso e' ottenuto, che non  siano  le  varieta'  tradizionali  di  cui
all'articolo 5, comma 2. 
  4. I nomi  delle  varieta'  di  riso  greggio  non  possono  essere
utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione
dell'alimento. 
  5. Sulla confezione e' consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed
e'  consentito  indicare  che  il   prodotto   possiede   particolari
caratteristiche, purche' tali indicazioni non siano in contrasto  con
la  denominazione  dell'alimento  e  non  inducano   in   errore   il
consumatore sulla natura,  sulla  identita',  sulla  qualita',  sulla
composizione del prodotto,  ai  sensi  degli  articoli  7  e  36  del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011. 
  6. Nella denominazione dell'alimento deve figurare: 
    a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio»  se
la lavorazione subita e' diversa da quella indicata  all'articolo  2,
comma 1, lettera c); 
    b) il particolare trattamento subito; 
    c) il  colore  del  pericarpo,  se  diverso  dal  normale  colore
biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varieta'
di riso greggio da cui il riso e' ottenuto. 
  7. La denominazione dell'alimento «miscela di risi  colorati»  deve
essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o piu' varieta'  di
riso greggio che hanno colori diversi del  pericarpo  e  che  inoltre
possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi,
avere subito lavorazioni diverse, avere subito  trattamenti  diversi.
E' vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se  nella  miscela
non sono presenti anche risi colorati. 
  8. Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7 e' vietato  ogni
riferimento ai gruppi di cui al comma 1 ed e' consentito  indicare  i
nomi di tutte le varieta' che costituiscono la miscela. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  1169/2011
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre
          2011, si veda nelle note alle premesse.