Art. 6 
 
 
                         Registro varietale 
 
  1. Presso l'Ente Nazionale Risi e' istituito un registro contenente
l'elenco delle varieta' del riso greggio. 
  2. Il registro e' costituito dall'elenco: 
    a) delle varieta' agronomiche, il cui nome puo'  accompagnare  la
denominazione dell'alimento, ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  e
descrizione morfologica dei loro granelli; 
    b) delle varieta' agronomiche il cui prodotto puo' utilizzare  la
denominazione dell'alimento di cui all'articolo 5,  comma  1,  con  i
dati   relativi   alle   caratteristiche   del   granello    elencate
nell'allegato 2 al presente decreto; 
    c) delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varieta'  di
cui alla lettera b). 
  3. In sede di prima applicazione, l'Ente Nazionale Risi adotta  gli
elenchi e le descrizioni come definiti ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti alla data di adozione del provvedimento di  costituzione  del
registro  dandone  comunicazione  preventiva  ai  costruttori   delle
varieta' e ai responsabili della conservazione in purezza. 
  4. L'aggiornamento del registro avviene entro il 31 agosto di  ogni
anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che
inizia il 1° settembre dello stesso anno. 
  5.  Il  costitutore  di  una  varieta'  o  il  responsabile   della
conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende fare
richiesta di inserimento di una varieta'  negli  elenchi  di  cui  al
comma 2, lettere  a)  e  b),  deve  presentare  la  domanda  all'Ente
Nazionale Risi, sulla base  delle  disposizioni  applicative  di  cui
all'allegato 3. 
  6.  Il  costitutore  di  una  varieta',  o  il  responsabile  della
conservazione in purezza o un  portatore  di  interesse  che  intende
richiedere la cancellazione della varieta' dagli elenchi  di  cui  al
comma 2, lettere  a)  e  b),  deve  presentare  la  domanda  all'Ente
Nazionale Risi entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione  ha
effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il
1° settembre dell'anno successivo. 
  7. Le modalita' tecniche applicative del presente articolo relative
al registro sono riportate nell'allegato 3. 
  8. Il registro e' pubblicato sul sito web dell'Ente Nazionale Risi.