Art. 7 
 
 
                    Utilizzo di marchi collettivi 
 
  1. Con  riferimento  al  riso  che  beneficia  dell'uso  di  marchi
collettivi, sulla confezione e nella denominazione  dell'alimento  e'
consentito riportare  anche  le  indicazioni  previste  nei  relativi
regolamenti d'uso.