Art. 8 Controlli 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ente Nazionale Risi svolgono attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto. 2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.