Art. 8 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  e
l'Ente   Nazionale   Risi    svolgono    attivita'    di    controllo
sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto. 
  2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.