Art. 9 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto  e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a  3.500
euro. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, e'
punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.000  euro  a
5.000 euro. 
  3. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, primo periodo,
del  presente  decreto  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  utilizzi  nella
designazione e presentazione del prodotto segni  raffiguranti  marchi
anche collettivi che possono indurre in errore il  consumatore  circa
l'origine e la qualita'  merceologica  del  riso  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro.