Art. 9 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.500 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente decreto e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualita' merceologica del riso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro.