Art. 3 
 
                      Effetti del trasferimento 
 
  1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui  all'articolo  1,
comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e
pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova
alla data del verbale di consegna. 
  2.  Dalla  data  del  verbale  di  consegna,  l'ente  al  quale  e'
trasferito il bene di cui all'articolo 1,  comma  1,  subentra  nella
proprieta', nel possesso e in tutti i  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi  inerenti  al  bene  trasferito,  fermi  restando  i   limiti
derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.  Dalla  stessa
data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione
del bene trasferito.