Art. 18 
 
          Commissione del corso di formazione dirigenziale 
                             e tirocinio 
 
  1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale
e del tirocinio, composta  da  soggetti  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 15, e' nominata dal direttore generale nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo  15,
comma 10, ed e' costituita da tre componenti, di cui uno con funzione
di presidente. 
  2. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari,
contabili, avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche
amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o
che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali
generali, professori di prima fascia di  universita'  statali  e  non
statali. Soltanto in caso di comprovata carenza  di  personale  nelle
qualifiche  citate,  la  funzione  di  presidente  e'  esercitata  da
dirigenti    amministrativi    o    tecnici,    anche    appartenenti
all'amministrazione scolastica centrale e periferica o  da  dirigenti
scolastici, con un'anzianita',  nei  ruoli  dirigenziali,  di  almeno
dieci anni. 
  3. I  restanti  due  componenti  sono  designati  fra  i  dirigenti
scolastici con  un'anzianita',  nei  ruoli  dirigenziali,  di  almeno
cinque anni di servizio e  fra  i  dirigenti  tecnici  oppure  fra  i
dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione  nelle  materie
oggetto del corso, in tutti  i  casi  con  un'anzianita',  nei  ruoli
dirigenziali, di almeno cinque anni. 
  4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale  appartenente
al personale amministrativo della terza  area,  scelto  fra  soggetti
diversi da quelli che hanno svolto  le  medesime  funzioni  ai  sensi
dell'articolo 15. 
  5. La composizione della commissione iniziale puo' essere integrata
in modo  da  costituire  una  sottocommissione  per  ogni  gruppo,  o
frazione, di duecentocinquanta candidati.  Ogni  sottocommissione  e'
composta da un presidente aggiunto, due  componenti  aggiunti  ed  un
segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei
commi precedenti. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni. 
  6.  Per  i  compensi  dei  componenti  delle   commissioni,   delle
sottocommissioni si applicano il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 marzo 1995 e  il  decreto  interministeriale  del  12
marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma  3,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,
n. 122. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'art. 6, comma 3, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, si veda nelle note alle premesse.