Art. 18 Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio 1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 15, e' nominata dal direttore generale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo 15, comma 10, ed e' costituita da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente. 2. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di universita' statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. 3. I restanti due componenti sono designati fra i dirigenti scolastici con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del corso, in tutti i casi con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell'articolo 15. 5. La composizione della commissione iniziale puo' essere integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi precedenti. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. 6. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si veda nelle note alle premesse.