Art. 21 
 
                  Riammissione al corso successivo 
 
  1. I candidati che non possono iniziare o proseguire  la  frequenza
del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternita' o
per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso
o dall'interruzione della frequenza, da idonea  documentazione,  sono
ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza  del  corso  di
formazione dirigenziale e tirocinio di cui all'articolo  17  relativo
alla procedura immediatamente successiva.