Art. 25 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Ai posti determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, sono
detratti quelli occorrenti per lo scorrimento  delle  graduatorie  di
cui all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge, nonche'  per  le
procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della legge. 
  2. Limitatamente al  primo  corso-concorso  bandito  ai  sensi  del
presente regolamento, una quota dei posti disponibili  per  l'accesso
al corso di formazione dirigenziale e' riservata ai soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile  2014,  n.58,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  giugno  2014,  n.87,
purche' non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma
87, della legge. 
  3. La quota di riserva di cui al comma 2 e' determinata  dal  Bando
in  misura  non   superiore   al   cinque   per   cento   dei   posti
complessivamente disponibili determinati ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria
di cui all'articolo 14, comma 1. 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma   1-bis,   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, si veda nelle note
          alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, commi da  87  a  92,  della
          legge 13 luglio 2015, n.  107,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  1,   comma   2-ter,   del
          decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, si veda nelle note alle
          premesse.