Art. 25 Disposizioni transitorie 1. Ai posti determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge, nonche' per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della legge. 2. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e' riservata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.87, purche' non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge. 3. La quota di riserva di cui al comma 2 e' determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, commi da 87 a 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, si veda nelle note alle premesse.