Art. 4 
 
        Determinazione del contingente dei posti del concorso 
                      e del corso di formazione 
 
  1. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con  il
Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 
  2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso  le
istituzioni scolastiche statali, inclusi  i  centri  provinciali  per
l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e  disponibili  alla
data di indizione del corso-concorso. 
  3. Sono altresi' messi a concorso i posti che si prevede si rendano
vacanti e disponibili, nel triennio successivo,  per  collocamento  a
riposo  per  limiti  di  eta',  tenuto  ulteriormente   conto   della
percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. 
  4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2  e  3  sono  detratti
quelli  occorrenti  per  l'assunzione  dei  vincitori  dei   concorsi
precedentemente banditi. 
  5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi
candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi
dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti  per  cento  in  piu'.
L'eventuale  frazione  di  posto  e'  arrotondata  all'unita'  intera
superiore.