Art. 4 Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione 1. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso. 3. Sono altresi' messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di eta', tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. 4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi. 5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in piu'. L'eventuale frazione di posto e' arrotondata all'unita' intera superiore.