Art. 5 Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale 1. Il Bando specifica: a) i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 6; b) i termini, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 7; c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonche' dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1; d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12; e) le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell'articolo 17; f) le modalita' di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101; g) le modalita' di informazione e di comunicazione ai candidati; h) i documenti richiesti per l'assunzione.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) - (Omissis). 3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro.».