Art. 7 
 
                Istanza di partecipazione al concorso 
 
  1. I candidati presentano l'istanza di partecipazione  al  concorso
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese  disponibili  nel
sistema informativo del Ministero. 
  2. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato  dal
Bando, che indica altresi' quali suoi elementi siano necessari a pena
di esclusione dal concorso. Nell'istanza e' comunque indicata, a pena
di esclusione, la lingua straniera,  scelta  tra  inglese,  francese,
tedesco  o  spagnolo,   da   utilizzare   ai   fini   dell'attuazione
dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, comma 2.