Art. 7 Istanza di partecipazione al concorso 1. I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero. 2. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal Bando, che indica altresi' quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza e' comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, comma 2.