Art. 2 Disposizioni finali e transitorie 1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti sigle di individuazione delle province: a) «Carbonia-Iglesias CI»; b) «Medio Campidano VS»; c) «Ogliastra OG»; d) «Olbia-Tempio OT». 2. I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 luglio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3779
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255-256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.