Art. 2 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al  Titolo
III del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  495  del
1992, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti sigle di
individuazione delle province: 
    a) «Carbonia-Iglesias CI»; 
    b) «Medio Campidano VS»; 
    c) «Ogliastra OG»; 
    d) «Olbia-Tempio OT». 
  2. I veicoli dotati di targhe  di  immatricolazione  con  le  sigle
delle province, di cui al comma 1,  possono  continuare  a  circolare
fino a una  nuova  immatricolazione  o  fino  alla  cessazione  dalla
circolazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3779 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo del  comma  1-bis  dell'appendice  XI  -
          articoli 255-256 al Titolo III del decreto  del  Presidente
          della Repubblica n.  495  del  1992,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note alle premesse.