Art. 7 
 
                  Clausola di mutuo riconoscimento 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si  applicano  ai
prodotti alimentari preimballati, in  conformita'  alle  disposizioni
del  regolamento  (UE)  n.   1169/2011,   legalmente   fabbricati   o
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in
Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di
libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo (SEE). 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1169/2011 si veda nelle note alle premesse.