Art. 20 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione  del  Fondo
Poverta' e' rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018,  di  cui
15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in
1.845  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dal  2019.   Ai   fini
dell'erogazione del beneficio economico del ReI di  cui  all'articolo
4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni  di  euro  nel
2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle  somme  di  cui
all'articolo 18, comma  3,  e  in  1.568  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2019. 
  2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del
ReI,  un  ammontare  di  risorse  pari  alle   mensilita'   spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e' erogato. In
caso di esaurimento delle  risorse  disponibili  per  l'esercizio  di
riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo e non  accantonate,
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita
la compatibilita' finanziaria mediante  rimodulazione  dell'ammontare
del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo
periodo,  l'acquisizione  di  nuove  domande  e  le  erogazioni  sono
sospese.  La  rimodulazione  dell'ammontare   del   beneficio   opera
esclusivamente  nei  confronti   delle   erogazioni   del   beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
  3. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni  del  beneficio
economico  del  ReI,  inviando  entro  il  10  di  ciascun  mese   la
rendicontazione con  riferimento  alla  mensilita'  precedente  delle
domande  accolte,  dei  relativi   oneri,   nonche'   delle   risorse
accantonate ai sensi del comma 2, al Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
secondo  le  indicazioni  fornite  dai  medesimi  Ministeri.   L'INPS
comunica, in ogni caso, nel piu' breve tempo consentito, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  il  raggiungimento,  da  parte   dell'ammontare   di
accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta  per  cento
delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo. 
  4.  Le  risorse  afferenti  al  Fondo  Poverta'  eventualmente  non
impegnate nell'esercizio di competenza,  possono  esserlo  in  quello
successivo, con priorita' rispetto a quelle impegnabili nel  medesimo
esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti  di
spesa di cui al comma 1. 
  5. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1,  le  risorse
non destinate al beneficio economico del ReI, ai sensi degli articoli
3 e 4,  ovvero  al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei  servizi
territoriali per il contrasto alla poverta', ai  sensi  dell'articolo
7,  possono  essere   destinate   al   finanziamento   di   programmi
straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei
servizi di  presa  in  carico,  in  particolare,  mediante  specifico
supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli  formativi
e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c),  nonche'  al
finanziamento degli interventi di tutoraggio di cui all'articolo  15,
comma 2, lettera d). Le risorse possono  altresi'  essere  utilizzate
per  agevolare  l'implementazione  della  Banca  dati  ReI,  per   la
valutazione degli interventi ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  5,
nonche' per le iniziative di comunicazione e  informazione  sul  ReI.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuate le risorse di cui  al  presente  comma  e  gli  specifici
utilizzi in ciascun anno.