Art. 11 
 
 
            Accordi Quadro con gli istituti finanziatori 
                      e le imprese assicurative 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  stipulano  con   l'associazione
bancaria italiana un accordo quadro per definire, in particolare,  il
tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento,  in  relazione
all'evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalita'
di  adesione  da  parte  degli  istituti  finanziatori   nonche'   le
specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi  tra  INPS,
istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante  per
la protezione dei dati  personali  e  trasmesso  all'Autorita'  della
concorrenza e del mercato per i profili di  competenza.  Nell'accordo
quadro  sono  regolati  anche  gli  effetti  della  liquidazione  dei
trattamenti  pensionistici  diretti  prima  del  perfezionamento  del
diritto   alla   pensione   di   vecchiaia   e    quelli    derivanti
dall'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza  di  vita  di
cui all'articolo 3, comma 2, il modello di contratto di finanziamento
e le  relative  condizioni,  nonche'  la  definizione  del  piano  di
ammortamento per il rimborso del debito residuo. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  stipulano  con   l'associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici e altre  imprese  assicurative
primarie un accordo quadro per definire, in  particolare,  la  misura
del premio assicurativo del rischio di premorienza, i  termini  e  le
modalita' di  adesione  da  parte  delle  imprese  assicuratrici,  le
specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi  tra  INPS,
istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante  per
la protezione dei dati personali,  e  trasmesso  all'Autorita'  della
concorrenza e del mercato per i profili di  competenza.  Nell'accordo
quadro  sono  regolati  anche  gli  effetti  della  liquidazione  dei
trattamenti  pensionistici  diretti  prima  del  perfezionamento  del
diritto alla pensione di vecchiaia e  gli  effetti  di  un  eventuale
adeguamento del requisito anagrafico alla speranza  di  vita  di  cui
all'articolo 3, comma 2, nonche' le condizioni generali e particolari
di  assicurazione  che  devono  essere   utilizzate   dalle   imprese
assicuratrici per la stipula dei relativi contratti. 
  3. Possono aderire all'accordo quadro di cui al comma 2 le  imprese
assicuratrici operanti in Italia da almeno  3  anni,  che  presentino
fondi propri, come definiti al Capo IV del regolamento delegato  (UE)
n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre  2014,  che  integra  la
direttiva 2009/138/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in
materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di
riassicurazione (Solvibilita' II ), per un ammontare non inferiore al
140 per cento del solvency capital requirement determinato secondo la
formula standard, di cui alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre  2009,  o  secondo  i  propri
modelli  interni,  se  previamente  autorizzati   dall'Autorita'   di
vigilanza. 
  4. Gli istituti finanziatori e  le  imprese  assicurative  aderenti
agli accordi quadro  possono,  con  successivo  accordo  di  servizio
stipulato con l'INPS, affidare all'ente previdenziale  il  compimento
delle  attivita'  di  loro   competenza   previste   e   disciplinate
dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e dal presente decreto, relativamente alla domanda  di  APE,  al
perfezionamento dell'APE, alle eventuali  modifiche  contrattuali  ai
sensi degli accordi quadro, alla domanda di recesso o  di  estinzione
anticipata,  alla  trasmissione  delle  informazioni  periodiche,  ai
rapporti con il  fondo  di  garanzia,  ad  eccezione  di  quelle  che
costituiscono  esercizio  del  credito,  di  agenzia   in   attivita'
finanziaria, di mediazione creditizia. 
  5.  Gli   istituti   finanziatori   e   le   imprese   assicurative
sottoscrittrici  dell'accordo  di  servizio   esonerano   l'INPS   da
responsabilita'  contrattuale  ed  extracontrattuale  connessa   allo
svolgimento dei compiti affidati allo  stesso  ente  con  la  stipula
dell'accordo di servizio, eccetto dolo e colpa grave. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il regolamento  (CE)  10  ottobre  2014,  n.  2015/35
          (Regolamento delegato della  Commissione)  che  integra  la
          direttiva  2009/138/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio  in  materia  di  accesso  ed   esercizio   delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (Solvibilita' II) (Testo rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. n. L 12 del 17 gennaio 2015. 
              - Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a  178,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, si  veda  nelle  note  alle
          premesse.