Art. 18 Trattamento e riservatezza dei dati personali 1. L'INPS, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del presente decreto. 2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalita' indicate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 3. I flussi informativi previsti dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 ed i dati trattati dall'INPS devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalita' di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalita' di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.