Art. 14 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice  civile
rese necessarie per  la  definizione  della  disciplina  organica  di
attuazione dei principi e criteri  direttivi  di  cui  alla  presente
legge, in particolare prevedendo: 
    a)  l'applicabilita'   dell'articolo   2394   alle   societa'   a
responsabilita' limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis; 
    b)  il  dovere  dell'imprenditore  e  degli  organi  sociali   di
istituire  assetti  organizzativi   adeguati   per   la   rilevazione
tempestiva della crisi e della perdita della  continuita'  aziendale,
nonche' di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti
previsti  dall'ordinamento  per  il  superamento  della  crisi  e  il
recupero della continuita' aziendale; 
    c) l'assoggettamento alla procedura  di  liquidazione  giudiziale
come causa di  scioglimento  delle  societa'  di  capitali  ai  sensi
dell'articolo 2484; 
    d) la possibilita' di sospensione dell'operativita'  della  causa
di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero  4),  e
all'articolo 2545-duodecies, nonche' degli obblighi  posti  a  carico
degli organi sociali dagli articoli  2446,  secondo  e  terzo  comma,
2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma,  2482-ter  e  2486,  in
forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di
allerta e di composizione assistita della  crisi,  degli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti e di  regolazione  concordata  preventiva
della crisi; 
    e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione
di responsabilita' promossa contro l'organo di amministrazione  della
societa' fondata sulla violazione di  quanto  previsto  dall'articolo
2486; 
    f) l'applicabilita' delle disposizioni  dell'articolo  2409  alle
societa'  a  responsabilita'  limitata,  anche  prive  di  organo  di
controllo; 
    g) l'estensione  dei  casi  in  cui  e'  obbligatoria  la  nomina
dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte
della societa' a responsabilita' limitata, in particolare  prevedendo
tale obbligo quando la  societa'  per  due  esercizi  consecutivi  ha
superato almeno uno dei seguenti limiti: 
      1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:  2  milioni  di
euro; 
      2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 
      3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'; 
    h) che, se la societa' a responsabilita'  limitata,  in  tutti  i
casi in cui e' obbligata per legge, non nomina l'organo di  controllo
o il revisore entro il termine previsto  dall'articolo  2477,  quinto
comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su  richiesta  di
ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro
delle imprese; 
    i) che  l'obbligo  di  nomina  dell'organo  di  controllo  o  del
revisore cessi, per la societa' a  responsabilita'  limitata,  quando
per tre esercizi consecutivi non e' superato alcuno dei limiti di cui
alla lettera g). 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per l'art. 2497 del Codice civile, si veda nelle note
          all'art. 7. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2394-bis,  2409,
          2446, secondo e terzo  comma,  2447,  2477,  quinto  comma,
          2482-bis, quarto, quinto e  sesto  comma,  2482-ter,  2484,
          2486 e 2545-duodecies del Codice civile: 
              «Art.  2394-bis  (Azioni   di   responsabilita'   nelle
          procedure  concorsuali).   -   In   caso   di   fallimento,
          liquidazione  coatta   amministrativa   e   amministrazione
          straordinaria le azioni  di  responsabilita'  previste  dai
          precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al
          commissario liquidatore e al commissario straordinario.». 
              «Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e'  fondato
          sospetto che gli amministratori,  in  violazione  dei  loro
          doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
          che possono arrecare danno alla societa' o  a  una  o  piu'
          societa' controllate, i soci che  rappresentano  il  decimo
          del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
          mercato del capitale di rischio, il ventesimo del  capitale
          sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
          notificato anche alla societa'. Lo statuto  puo'  prevedere
          percentuali minori di partecipazione. 
              Il  tribunale,  sentiti  in  Camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti, subordinandola, se del caso, alla  prestazione
          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. 
              Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende  per  un
          periodo  determinato   il   procedimento   se   l'assemblea
          sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti  di
          adeguata professionalita', che si  attivano  senza  indugio
          per accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in  caso
          positivo, per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale  sugli
          accertamenti e le attivita' compiute. 
              Se le violazioni denunziate sussistono  ovvero  se  gli
          accertamenti e le attivita' compiute  ai  sensi  del  terzo
          comma risultano insufficienti alla  loro  eliminazione,  il
          tribunale  puo'  disporre   gli   opportuni   provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
          deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
          amministratori ed eventualmente anche i sindaci e  nominare
          un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
          durata. 
              L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione  di
          responsabilita' contro gli amministratori e i  sindaci.  Si
          applica l'ultimo comma dell'art. 2393. 
              Prima della scadenza del suo incarico  l'amministratore
          giudiziario rende conto al tribunale che  lo  ha  nominato;
          convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina  dei  nuovi
          amministratori e sindaci o per proporre, se  del  caso,  la
          messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
          una procedura concorsuale. 
              I provvedimenti previsti  da  questo  articolo  possono
          essere adottati anche su richiesta del collegio  sindacale,
          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
          ricorso al mercato del capitale di  rischio,  del  pubblico
          ministero; in questi casi le spese per l'ispezione  sono  a
          carico della societa'.». 
              «Art. 2446 (Riduzione  del  capitale  per  perdite).  -
          (omissis). 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita a meno di un terzo, l'assemblea  ordinaria  o  il
          consiglio di sorveglianza che approva il bilancio  di  tale
          esercizio deve ridurre il  capitale  in  proporzione  delle
          perdite accertate.  In  mancanza  gli  amministratori  e  i
          sindaci o il consiglio di sorveglianza devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risulanti dal bilancio. Il  tribunale
          provvede,  sentito  il  pubblico  ministero,  con   decreto
          soggetto a reclamo, che deve essere iscritto  nel  registro
          delle imprese a cura degli amministratori. 
              Nel caso in cui le azioni emesse dalla  societa'  siano
          senza valore nominale, lo statuto,  una  sua  modificazione
          ovvero  una  deliberazione  adottata  con  le   maggioranze
          previste per l'assemblea  straordinaria  possono  prevedere
          che la riduzione del capitale di cui  al  precedente  comma
          sia deliberata dal Consiglio di amministrazione. Si applica
          in tal caso l'art. 2436.». 
              «Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di  sotto
          del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un  terzo
          del capitale,  questo  si  riduce  al  disotto  del  minimo
          stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio
          di gestione e, in caso di loro  inerzia,  il  consiglio  di
          sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
          deliberare la riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo
          aumento del medesimo ad una cifra non  inferiore  al  detto
          minimo, o la trasformazione della societa'.». 
              «Art. 2477 (Sindaco e revisione legale  dei  conti).  -
          (omissis). 
              L'assemblea che approva  il  bilancio  in  cui  vengono
          superati i limiti indicati al terzo comma deve  provvedere,
          entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o
          del revisore. Se  l'assemblea  non  provvede,  alla  nomina
          provvede il tribunale su richiesta  di  qualsiasi  soggetto
          interessato.». 
              «Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite).  -
          (omissis). 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita  a  meno  di  un  terzo,  deve  essere  convocata
          l'assemblea  per  l'approvazione  del  bilancio  e  per  la
          riduzione  del  capitale  in  proporzione   delle   perdite
          accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o  il
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti nominati ai sensi dell'art. 2477 devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. 
              Il   tribunale,   anche   su   istanza   di   qualsiasi
          interessato, provvede con decreto soggetto a  reclamo,  che
          deve essere iscritto nel  registro  delle  imprese  a  cura
          degli amministratori. 
              Si  applica,  in  quanto  compatibile,  l'ultimo  comma
          dell'art. 2446.». 
              «Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al  disotto  del
          minimo legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo  del
          capitale, questo si riduce al disotto del minimo  stabilito
          dal numero 4) dell'art.  2463,  gli  amministratori  devono
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la
          riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo  aumento  del
          medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. 
              E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  deliberare   la
          trasformazione della societa'.». 
              «Art. 2484 (Cause di scioglimento). - Le  societa'  per
          azioni, in  accomandita  per  azioni  e  a  responsabilita'
          limitata si sciolgono: 
                1) per il decorso del termine; 
                2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
          sopravvenuta  impossibilita'  di  conseguirlo,  salvo   che
          l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
          le opportune modifiche statutarie; 
                3) per l'impossibilita' di  funzionamento  o  per  la
          continuata inattivita' dell'assemblea; 
                4) per la  riduzione  del  capitale  al  disotto  del
          minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447
          e 2482-ter; 
                5) nelle ipotesi previste dagli articoli  2437-quater
          e 2473; 
                6) per deliberazione dell'assemblea; 
                7) per le altre cause previste dall'atto  costitutivo
          o dallo statuto. 
              La societa' inoltre si  scioglie  per  le  altre  cause
          previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
          seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. 
              Gli effetti dello scioglimento  si  determinano,  nelle
          ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)  del  primo
          comma,  alla  data  dell'iscrizione  presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese  della  dichiarazione  con  cui  gli
          amministratori  ne  accertano  la  causa  e,   nell'ipotesi
          prevista dal  numero  6)  del  medesimo  comma,  alla  data
          dell'iscrizione della relativa deliberazione. 
              Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono  altre
          cause  di  scioglimento,   essi   devono   determinare   la
          competenza a deciderle od accertarle, e ad  effettuare  gli
          adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.». 
              «Art.  2486  (Poteri  degli   amministratori).   -   Al
          verificarsi di una causa di scioglimento e fino al  momento
          della consegna di cui all'art. 2487-bis, gli amministratori
          conservano il potere di gestire la societa', ai  soli  fini
          della  conservazione  dell'integrita'  e  del  valore   del
          patrimonio sociale. 
              Gli amministratori sono  personalmente  e  solidalmente
          responsabili dei danni arrecati alla societa', ai soci,  ai
          creditori sociali  ed  ai  terzi,  per  atti  od  omissioni
          compiuti in violazione del precedente comma.». 
              «Art.  2545-duodecies  (Scioglimento).  -  La  societa'
          cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),
          2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonche' per la  perdita
          del capitale sociale.».